Una perla giuridica dalla magistratura di sorveglianza di Roma: affidamento negato per “la vicinanza dell’esecuzione penale al reato commesso” (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 17488/2024 ha stigmatizzato la motivazione contraddittoria del tribunale di sorveglianza di Roma che “in considerazione dell’epoca recente del reato e dell’ancora più recente avvio dì uno stile di vita regolare, fondato sulla convivenza stabile con la moglie e con il figlio in tenera età e sulla manifestazione della volontà di dedicarsi ad un’attività lavorativa lecita”  ha negato l’affidamento sociale così penalizzando irragionevolmente, e con effetti disfunzionali rispetto al canone costituzionale di cui all’art. 27 Cost., i soggetti che, per qualsiasi ragione (nel caso di specie, la collaborazione processuale, atteso il ricorso al rito ex art. 444 cod. proc. pen.), si trovino sottoposti all’esecuzione di condanne per reati commessi in epoca vicina al fatto.

La Suprema Corte premette che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Rv. 252921-01).

Nell’esercizio di tale potere discrezionale, devono essere considerate le specifiche informazioni sulla personalità e lo stile di vita del condannato, rispetto alle quali compete, tuttavia, sempre in via esclusiva al giudice riconoscerne la rilevanza ai fini della decisione, da parametrare alle istanze rieducative, ai profili di pericolosità del condannato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016 – 01, in motivazione).

Va evidenziato che il canone di gradualità del trattamento penitenziario, che implicitamente ha applicato il giudice a quo, può giustificare il rigetto di misure che, in ragione dello stadio trattamentale raggiunto, risultino inadeguate al beneficio richiesto, dovendo tuttavia il giudice evidenziare le ragioni di tale inadeguatezza.

In particolare, ai fini del rigetto dell’affidamento in prova, il giudice deve indicare i fattori che, incrinando la prognosi di rieducazione della misura e quella di non recidiva, suggeriscono di procedere con una misura meno liberatoria, qual è la detenzione domiciliare.

Nel caso di specie, il provvedimento è viziato risultando la motivazione contraddittoria, quando non anche apparente, rispetto alla scelta che giustifica la detenzione domiciliare in luogo dell’affidamento in prova.

Invero, il Tribunale di sorveglianza non ha indicato i fattori di rischio che possano suggerire cautela nella concessione del beneficio, non potendo questi, all’evidenza, essere costituiti dalla mera vicinanza dell’esecuzione penale al reato commesso (così ritenuta, nel caso di specie, ove il provvedimento impugnato è intervenuto il 19 settembre 2023, mentre il fatto è stato commesso il 26 giugno 2021), unitamente al recente avvio di un percorso conforme alle regole sociali (dato irragionevolmente valorizzato in chiave reiettiva dell’istanza).

Peraltro, il giudizio del Tribunale di sorveglianza risulta del tutto slegato dal reato e dalla personalità del soggetto, eventualmente emergente dalla biografia criminale.

Detta conclusione, peraltro, finisce per penalizzare irragionevolmente, e con effetti disfunzionali rispetto al canone costituzionale di cui all’art. 27 Cost., i soggetti che, per qualsiasi ragione (nel caso di specie, la collaborazione processuale, atteso il ricorso al rito ex art. 444 cod. proc. pen.), si trovino sottoposti all’esecuzione di condanne per reati commessi in epoca vicina al fatto.

L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sull’istanza di affidamento in prova, che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei principi di diritto sopra esposti.