L’avvocato al pronto soccorso (di Giovanna Bellizzi)

L’avvocato al pronto soccorso lo riconosci subito perché, quando si avvicina il dottore che gli prospetta il ricovero per i dovuti accertamenti, se ha avuto la prontezza di riflessi e il garbo di sentirsi male nel fine settimana, lascerà fare al dottore tutto quello che deve per appurare la salute del malato forense.

Se invece, l’avvocato è del tipo impertinente, fastidioso come i bollettini della cassa forense e diciamocelo, rompi-tuberi, ecco che si è sentito male in giorno super feriale e poco prima di un’udienza.

Ecco che egli avrà l’accortezza di fare due scelte importanti e tanto più utili se calibrate al suo grado di professionalità e di organizzazione:

-la prima è di avere la prontezza, nonché la lucidità, di mormorare al dottore di fargli un certificato medico per attestare la sua condizione di salute e che dev’essere al contempo sufficientemente grave da rendere impossibile presenziare all’udienza ma non così tanto grave da rendere dubbioso, per il giudice, domandarsi come abbia fatto, l’avvocato, in simili condizioni ad inviarne copia del certificato in tribunale.

In tal caso l’avvocato-pronto soccorso si sarà adeguatamente organizzato, prima di essere colto da malore, per portarsi una piccola stampante per scannerizzare il certificato medico e inviarlo in tribunale;

-la seconda è di avere la prontezza d’animo e un fil di voce per chiamare qualche collega amico (attenzione a chiamare i colleghi figli di madre gentile) e per prospettare la sua condizione. In tal caso, questa specie è la più ingenua perché sa di affibbiare al collega una bella rogna considerata la necessità, indefettibile, di avere comunque prova inconfutabile della sua condizione.

Ecco che l’avvocato pronto soccorso si angustia sul lettino non tanto per la natura del suo malessere, ma per il dubbio logorante, se il giudice o, peggio, la corte, concederà quello che a tutti si concede e agli avvocati si deve invece valutare con rigore indefesso ossia una condizione di malessere sufficientemente grave per impedire di presenziare ma non tale da comportare l’abbandono definitivo della difesa.

In assenza di un decalogo, un protocollo, un vademecum in materia, rimane il dubbio, per l’avvocato pronto soccorso, di sapere se la rottura di un braccio è causa di legittimo impedimento (anche se il tribunale potrebbe eccepire che mica si difende l’imputato con il braccio), oppure se l’ictus sia di lieve entità con parziale paralisi della faccia ma che, di fatto e a ben vedere, non impedisce di discutere con i segnali di fumo.

Nel dubbio e per stare sicuri ed evitare di sentirci eccepire la non sussistenza del legittimo impedimento, giurisprudenza consiglia un bel evento fatale e tale da scongiurare qualsiasi possibile risveglio forense.

Insomma, caro collega, datti per morto e stiamo tutti più tranquilli, tranquillo tu con la pace eterna, tranquillo il giudice, e tranquillo il cliente che non dovrà più neppure pagarti la parcella.