La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 14961/2024 ha stabilito che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell’imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente.
La Cassazione premette che è ben vero che, secondo un orientamento (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571; Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 271968; Sez. 6, n. n. 22394 del 04/02/2008, Rv. 241119; Sez. 4, n. 12793 del 06/02/2007, Rv. 236195) -, in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il discrimine tra la condotta costituente contributo concorsuale e la condotta integrante invece l’autonomo reato di favoreggiamento personale si fonda sull’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione — manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche — di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato.
Pur tuttavia, nel caso di specie si è ritenuto meritevole di condivisione il contrario orientamento, peraltro avallato dalle Sezioni unite, secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve — salvo che non sia diversamente previsto — in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv, 253151; in senso conforme, Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Rv. 282510; Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392).
Appare, invero, decisivo, in favore della condivisibilità di tale orientamento, il rilievo che, per espressa previsione dell’art. 378 cod. pen., il reato di favoreggiamento è configurabile soltanto con un’azione realizzata “dopo che fu commesso un delitto“, giammai “durante”, ovvero nel corso della permanenza dello stesso; di conseguenza, nell’ipotesi di concorso di persone in un reato permanente, ogni condotta causale tenuta dopo la consumazione e fino alla cessazione della permanenza integra non già il delitto di favoreggiamento personale, bensì un concorso nel reato ex art. 110 cod. pen.
