Modificazione della qualificazione giuridica del fatto: legittima in sede di riesame o di appello riguardo a misure cautelari ma con effetti limitati a tali sedi (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 13355/2024, camera di consiglio del 28 febbraio 2024, ha ribadito che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal PM al fatto, fermo restano che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (così Sez. 2^, sentenza n. 9948/2020 e Sez. 6^, sentenza n. 12828/2013).

Infatti, in sede cautelare è improprio ogni richiamo alla regola di giudizio fissata dall’art. 521, cod. proc. pen., in quanto la pronuncia della sentenza all’esito del giudizio e il controllo in sede incidentale sulla legittimità dell’applicazione delle misure cautelari si pongono su piani del tutto distinti.

Né può sostenersi, come asserito dal ricorrente, che dalla diversa qualificazione dei fatti sia derivata la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il contraddittorio, in sede di riesame, è assicurato dalla tempestiva conoscenza e dalla completa valutazione del materiale sottoposto al giudice della cautela e dagli ulteriori elementi prodotti con l’impugnazione o nel corso dell’udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede di legittimità la diversa qualificazione giuridica operata.