Giustizia riparativa: non impugnabile il diniego del giudicante sulla richiesta (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12986/2024 ha ribadito che il diniego sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa non è impugnabile.

La Suprema Corte ritiene che l’art. 129-bis cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivazione ufficiosa.

A ben vedere, infatti, l’opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto.

Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, Rv. 285639; Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764; Sez. 5, n. 31699 del 27/04/2023, non mass. in cui si precisa che, a norma dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150/2022, l’istituto in esame si applica solo nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022, e quindi a decorrere dal 30 giugno 2023).

Fermo quanto precede, evidenzia la cassazione come il “silenzio” sul punto da parte della Corte di appello ben poteva trovare legittima giustificazione nella non operatività della disposizione in parola sia al momento della proposizione della richiesta difensiva che al momento della decisione; di contro, la Suprema Corte, nella vigenza della norma de qua, non può comunque sindacare il provvedimento (sostanzialmente) reiettivo che presuppone un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto nessuna disposizione prevede specificamente l’impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa

Invero, il rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (secondo il quale è la legge che “stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”), non consente di ritenere impugnabile l’ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa mutuando il regime d’impugnabilità di provvedimenti diversi.

D’altro canto, i provvedimenti del tipo di quello de quo non sono all’evidenza riconducibili al novero di quelli in materia di libertà personale, in relazione ai quali l’art. 111, comma settimo, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge (“contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”).

Come già chiarito dalla cassazione, la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610).

Il provvedimento con il quale si rigetta la richiesta di accesso alla giustizia ripartiva manca di tali requisiti, e dunque ad esso non è estensibile il regime di ricorribilità per cassazione per violazione di legge previsto dal citato art. 111, comma settimo, Cost.: «la mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime» (così, Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, non mass.).