Impugnazione ed elezione di domicilio: non basta allegarle, ora si disquisisce anche sullo “iato temporale” del rilascio (di Riccardo Radi)

Il rilascio della elezione di domicilio dopo la celebrazione del processo di primo grado non è sufficiente per garantire ed “assicurare la volontà di impugnare in capo all’imputato, né circa l’effettività del rapporto fiduciario con il difensore”: così motiva la Corte di appello di Roma nella sentenza allegata alla fine del post che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 581 comma ter c.p.p.

Nel caso esaminato, l’imputato processato per direttissima rilasciava il giorno della sentenza di primo grado al difensore di ufficio mandato ad impugnare con elezione di domicilio.

La Corte di appello di Roma sezione 4 con la sentenza del 15 marzo 2024 ha rilevato che il d. lgs n. 150/2022 ha introdotto, all’interno dell’articolo 581 cpp il comma 1 ter c.p.p., il quale prescrive, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, che unitamente al ricorso sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Corte ritiene che: “nello specifico è stata allegata all’atto di appello una generica elezione di domicilio presso il difensore datata 01.04.2023, in relazione all’appello presentato il 05.09.2023 e cioè cinque mesi dopo.

In altri termini trattasi di un’elezione di domicilio redatta ben prima del deposito dell’atto di appello, e ben prima addirittura del deposito delle motivazioni della sentenza impugnata.

Tale macroscopico iato temporale tra elezione di domicilio e deposito dell’atto di appello – considerato altresì che l’imputato è un soggetto straniero, senza fissa dimora e parlante solo lingua araba – non assicura circa la permanenza della volontà di impugnare in capo all’imputato, né circa l’effettività del rapporto fiduciario con il difensore”.

Quindi la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Una interpretazione chiaramente estensiva del dato letterale della norma.

Siamo chiaramente alle prese con una giurisprudenza che intende precludere in ogni modo la possibilità di impugnare, si arriva a disquisire sui tempi del rilascio della elezione di domicilio quando in proposito nulla prevede l’articolo 581 ter c.p.p. e in ordine al mandato il 581 quater cpp si limita ad indicare: “specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza“.