Ricorso per concordato preventivo e falso in attestazioni e relazioni commesse dal professionista (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 13016/2024 ha stabilito che deve escludersi in tema di falso in attestazioni e relazioni da parte del professionista nel ricorso per concordato preventivo che l’articolo 342 del decreto legislativo 14/2019 avrebbe determinato un effetto parzialmente abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall’articolo 236-bis LF.

La Suprema Corte premette che con l’avvio del codice della crisi, la dottrina penalistica compatta aveva ritenuto che la diversa formulazione dell’art. 342 rispetto al vecchio 236 bis – per altro non autorizzata dalla legge delega – consentisse di ritenere abrogato il reato di falsa attestazione riguardo alle valutazioni di fattibilità.

Occorre, pertanto, in via preliminare, analizzare i rapporti tra l’art. 236-bis e l’art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 e, in particolare, verificare se, come sostenuto dal ricorrente, la nuova norma abbia parzialmente abrogato la fattispecie prevista dalla legge fallimentare.

La fattispecie di cui all’art. 236-bis contestata all’imputato così recita: “il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”.

Il “nuovo” art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 punisce “il professionista che nelle relazioni o attestazioni … espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati». La nuova norma, dopo l’aggettivo “rilevanti”, aggiunge le parole «in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati”.

La verifica dell’eventuale effetto parzialmente abrogativo determinato dalla novella passa, inevitabilmente, per la corretta interpretazione dell’art. 236- bis e, in particolare, del termine “informazioni”, contenuto in esso.

In assenza di pronunce di legittimità sulla questione specifica, la giurisprudenza di merito e la dottrina maggioritaria, nel tentativo di meglio determinare il termine, lo ponevano in correlazione con la descrizione contenutistica delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma e assumevano che – trattando le stesse sia la veridicità dei dati sia la fattibilità o idoneità giuridica o economica del piano o di altre proposte – l’informazione falsa od omessa dovesse essere riferita a entrambi gli oggetti dell’attività del professionista: veridicità e fattibilità.

Si osservava che, in relazione alle attestazioni e alle relazioni richiamate dalla norma, al professionista attestatore, nell’ambito delle soluzioni negoziali della crisi, spettava: attestare la veridicità dei dati aziendali presentati dal debitore; valutare la “fattibilità economica” del piano presentato dal debitore.

L’informazione falsa od omessa, dunque, poteva riguardava entrambi i profili.

Con riferimento alla valutazione della “fattibilità economica” del piano, tuttavia, appaiono opportune alcune precisazioni. In relazione a esso, invero, non poteva che venire in considerazione il profilo metodologico della struttura della valutazione di fattibilità e non invece la prognosi come tale e, tantomeno, il suo avverarsi.

Doveva, infatti, escludersi che la falsità potesse riguardare il giudizio prognostico di fattibilità, atteso che in ordine a un giudizio, che si risolve in una valutazione futura, non può formularsi un apprezzamento in termini di difformità dal vero.

L’attenzione, dunque, doveva essere necessariamente spostata dal giudizio prognostico, in senso stretto inteso, alla base informativa che ne costituiva il fondamento nonché ai criteri e ai metodi impiegati per giungere all’enunciato a contenuto predittivo.

Con riferimento a questi ultimi, si scorge una trama sufficientemente solida per supportare una valutazione in termini di vero/falso, secondo canoni epistemologici ormai consolidati che autorizzano giudizi del genere anche con riferimento a enunciati valutativi.

Il diverso punto di vista della valutazione metodologica, rigidamente limitata al controllo della correttezza e della compiutezza della base informativa nonché della correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati – da effettuare in relazione ai principi della tecnica professionale comunemente riconosciuti e accettati secondo le regole dell’arte – appare compatibile con un giudizio di verità/falsità della prognosi.

La configurabilità di un giudizio di verità/falsità rispetto a enunciati valutativi, limitata al rispetto di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, d’altronde, è stata espressamente ammessa – seppure con riferimento al reato di false comunicazioni sociali – dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803).

L’art. 236-bis, dunque, dava penale rilevanza anche alle attività che il professionista attestatore prestava con riferimento alla “fattibilità economica” del piano, ma limitatamente alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati.

Interpretato l’art. 236-bis LF nei termini restrittivi esposti, si deve escludere che il “nuovo” art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della vecchia fattispecie.

Una parte della dottrina e lo stesso ricorrente hanno dato rilievo all’inserimento delle parole: “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati”.

Con tale inciso, il legislatore delegato avrebbe ridotto l’area di penale rilevanza, limitandola alla sola veridicità dei dati aziendali, con implicita esclusione, dall’ambito di applicazione della fattispecie criminosa, delle attività del professionista relative alla valutazione di “fattibilità economica” del piano presentato dal debitore.

Sarebbe decisivo, in tal senso, l’utilizzo del termine “dati”, che sarebbe incompatibile con il concetto di valutazione.

Tale interpretazione, tuttavia, da un lato, si basa su una nozione eccessivamente restrittiva del termine dati e, dall’altro, non tiene conto della corretta interpretazione dell’art. 236-bis e, in particolare, del ristretto spazio applicativo che, nell’ambito di tale norma, avevano le falsità e le omissioni riguardati le attività che il professionista svolgeva in relazione alla “fattibilità economica” del piano.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che il termine “dati” non ha quel significato univoco che il ricorrente e la dottrina vorrebbero attribuirgli, soprattutto ove si osservi che anche i dati aziendali, in senso stretto intesi, sono essi stessi il risultato di attività intellettuali che, spesso, consistono nella indicazione di grandezze economiche chiamate a esprimere il valore di negozi giuridici, rapporti contrattuali, beni immateriali, situazioni giuridiche: grandezze nelle quali la componente valutativa è sicuramente presente.

Va, poi, posto in rilievo che il termine “dati” — così come quello di “informazioni”, a cui si riferisce — deve essere posto in correlazione con il contenuto delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma.

La dottrina, come detto, sotto la vigenza dell’art. 236-bis, proprio valorizzando tale correlazione, aveva ritenuto che la nozione di «informazioni» non potesse essere ridotta ai meri dati aziendali, ma dovesse essere estesa proprio alle attività del professionista relative alla fattibilità economica del piano.

La necessità di tale correlazione rimane tutt’ora, visto che quelle attestazioni e relazioni sono rimaste richiamate nella norma (e anzi l’elenco di esse è stato addirittura ampliato).

Con riferimento al secondo profilo, va ricordato che l’art. 236-bis, come detto, andava inteso nel senso che desse rilevanza non alla valutazione prognostica del professionista relativa alla “fattibilità economica” del piano, ma solo alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per tale valutazione.

Proprio facendo riferimento a questi soli profili dell’attività svolta dal professionista in relazione alla “fattibilità economica” del piano, si può ritenere che la novella non abbia determinato alcun effetto abrogativo, essendosi il legislatore delegato limitato a riformulare la norma con l’inserimento di un inciso che non lasci dubbi circa la non applicabilità di essa alla valutazione prognostica del professionista, in senso stretto intesa.

Valutazione, che, tuttavia, non era riconducibile alla fattispecie criminosa neppure sotto la vigenza dell’art. 236-bis (correttamente interpretato). La nuova norma, dunque, non ha determinato effetti abrogativi parziali e, in particolare, non ha reso penalmente irrilevanti le attività del professionista relative alla correttezza e alla compiutezza della base informativa nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la “fattibilità economica” del piano.

Tale interpretazione risulta perfettamente conforme alle intenzioni del legislatore delegato, palesate nella Relazione illustrativa al “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza“, nella parte in cui si afferma che: «l’art. 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art. 236-bis legge fall.»; la norma non ha «quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché deriva […] da disposizioni analoghe già vigenti».

Va evidenziato che la volontà del legislatore delegato si salda con la legge delega, che escludeva interventi abrogativi delle fattispecie penali.

L’art. 2, comma 1, lett. a, della legge delega, infatti, prevedeva che il Governo, nel riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, in relazione alle disposizioni penali, si limitasse a «sostituire ii termine fallimento e i suoi derivati con l’espressione liquidazione giudiziale, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».

Quest’ultima circostanza appare di particolare rilievo.

Va, invero, ricordato che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumento per l’interpretazione della loro portata: le norme delegate «vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega e al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono» (sentenza n. 210 del 2015; cfr., anche, n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008).

Ebbene, nel caso in esame, l’interpretazione esposta attribuisce alla nuova norma un significato perfettamente conforme alla legge delega, che imponeva di mantenere la “continuità delle fattispecie criminose”.

Risulta, dunque, infondata la tesi del ricorrente, secondo la quale l’art. 342 del d.lgs. n. 14 del 2015 avrebbe determinato un effetto parzialmente abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall’art. 236-bis LF.