Condanna dell’imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza (di Riccardo Radi)

La questione è controversa ed è per questo che la segnaliamo.

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9179/2024 ha stabilito che nel giudizio di cassazione non dev’essere disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese.

La Suprema Corte ha indicato il principio in una fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere con memoria l’inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione.

Sulla questione ci sono molte decisioni non conformi e segnaliamo la Cassazione sezione 5 che con la sentenza numero 6052/2016 ha stabilito che in tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spesa, sulla base di quanto disposto dall’art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile – in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni – svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.