Divieto di reformatio in peius: non applicabile alla sospensione della patente di guida, omessa dal giudice di primo grado benché dovuta (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 10660/2024, udienza del 13 febbraio 2024, ha ribadito che il divieto di reformatio in peius, posto dal comma 3 dell’art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di aggravamento – per specie o per quantità – della pena principale, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici, mentre non riguarda l’applicazione in appello di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente di guida, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto in quanto imposto dalla norma incriminatrice (cfr., in senso analogo, quanto affermato da Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Rv. 277836, per l’ordine di rimessione in pristino conseguente alla condanna per il reato di cui all’art. 181, comma 2, del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e da Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Rv. 214608, in tema di ordine di demolizione della costruzione abusiva impartito dal giudice ai sensi dell’art 7 della legge 28.2.1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto).

Si è da ultimo sostenuto che nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di “reformatio in peius” l’irrogazione, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado (in motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice) (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Rv. 283523).

Ancora, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544).