Semilibertà: l’omessa attivazione del condannato per il risarcimento del danno alla vittima incide negativamente sulla valutazione del ravvedimento (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 197/2024, udienza del 25 ottobre 2023, deposito del 3 gennaio 2024, chiarisce il rilievo, ii fini della concessione della semilibertà, dell’attivazione del condannato per il risarcimento del danno in favore della vittima del reato.

La norma di riferimento in tema di semilibertà è l’art. 50, comma 4, ord. pen., il quale prevede che “l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società“. Il risarcimento nei confronti delle vittime del reato può essere valutato come un dato di fatto obiettivo da cui ricavare la presa di coscienza da parte del condannato delle negative esperienze del passato e l’esistenza di una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che sono elementi necessari per la concessione del beneficio (così, Sez. 1^, sentenza n. 20005 del 09/04/2014, Rv. 259622, secondo la quale, “ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società„ implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento“; conformi Sez. 1^, n. 843 del 27/02/1993, Rv. 193995; Sez. 1^, n. 84 del 11/01/1994, Rv. 196659; Sez. 1^, n. 4066 del 05/07/1995, Rv. 202414).