Prescrizione: rinuncia e successivo ripensamento da parte dell’imputato (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 8643 depositata il 28 febbraio 2024 ha esaminato la questione della rinunzia della prescrizione da parte dell’imputato e della possibile revoca della rinuncia.

In pratica il quesito è se siano possibili la rinuncia della prescrizione da parte dell’imputato e il ripensamento successivo.

Secondo la sentenza esaminata non sarebbe possibile stante la natura irretrattabile di tale formale dichiarazione una volta che la stessa sia stata portata a conoscenza della autorità giudiziaria ed abbia, pertanto, spiegato i suoi effetti – è tale da rendere ancora (e per sempre) attuale l’interesse ad una pronunzia di merito sulla regiudicanda (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 6 maggio 2021, n. 17598; Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 agosto 2008, n. 33344).

Tuttavia, tale orientamento non è, peraltro, privo di contrasti, essendosi, in senso opposto, schierata, ad esempio, Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2019, n. 8350, secondo la quale la irrevocabilità consegue solo all’avvenuta valorizzazione di essa in un provvedimento giurisdizionale.

In tale senso anche Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 marzo 2015, n. 11071; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 luglio 2012, n. 30104; soluzione questa che, tuttavia ha il difetto di rimettere sostanzialmente alla volontà dell’imputato, la scelta, sino alla conclusione della fase di discussione del processo, se revocare o meno la precedente dichiarazione, con conseguente rischio di dispersione di risorse, inutilmente impegnate nella trattazione di un processo il cui esito potrebbe, in funzione della convenienza o meno della parte privata, non essere di merito).

Sicché, in definitiva essa prescrizione non è più idonea a maturare ed a determinare l’effetto tipico della estinzione del reato in contestazione.

Segnaliamo che la Cassazione penale sez. II con la sentenza n. 3156/2022 che in tema di rinuncia della prescrizione e del “ripensamento” da parte dell’imputato alla rinuncia della prescrizione ha proposto la seguente soluzione che ci convince di più.

La rinuncia alla prescrizione, da parte dell’imputato, è efficace se è maturata la prescrizione al momento della rinuncia.

Si è, infatti, più volte affermato che la rinunzia dell’imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima [cfr. sez. 4 n. 119 del 12/11/2010 Ud. (dep. 04/01/2011), Rv. 249349; sez. 6 n.  42028 del 04/11/2010, Rv. 248739; sez. 2 n. 527 del 15/11/2005 Cc. (dep. 10/01/2006), Rv. 2 233145; n. 3900 del 14/11/2003 Cc. (dep. 30/01/2004), Rv. 227867; sez. 6 n. 2815 del 21/01/1999, Rv. 213472).

In ordine al secondo quesito, l’imputato può revocare la rinuncia alla prescrizione ma la revoca è efficace solo se non c’è già stata la sentenza.

In pratica se prima rinunci alla prescrizione e poi arriva la condanna non puoi invocare il tuo ripensamento postumo e richiedere di nuovo la prescrizione.

La Cassazione sez. II con la sentenza n. 3156/2022 ha stabilito: “la rinuncia alla prescrizione è revocabile a condizione che la dichiarazione esprimente tale volontà non abbia già prodotto i suoi effetti, per essere stata valorizzata in un provvedimento del giudice riguardante la “regiudicanda”. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’efficacia della revoca intervenuta dopo la sentenza di condanna pronunciata a seguito della rinuncia alla prescrizione) (Sez. 5, n. 11071 del 9/10/2014, dep. 2015, Rv. 262875; Sez. 6, n.  17598 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280969)”.

Nel richiedere l’espletamento del processo esercitando il suo diritto al giudizio, l’imputato, in definitiva, accetta la possibilità di andare incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformità a legge, ivi compresa quella che del reato e del fatto che in concreto lo realizzi sia accertata l’esistenza (cfr., in tema di concessione dell’amnistia, Corte cost., sent. n. 52 del 27 maggio 1968, in relazione all’art. 14 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332). 

Così, sul punto, si è pronunciata la Cassazione sez. VI con la sentenza n. 17598/2021: “L’effetto di irretrattabilità della dichiarazione di rinuncia alla – già maturata – prescrizione del reato si realizza nel momento in cui la dichiarazione è portata, nei modi di legge, a conoscenza dell’autorità giudiziaria.  Da quel momento la rinuncia esplica i propri effetti e il divieto di procedere è sostituito dal dovere di procedere (la prosecuzione dell’azione penale), che trae la propria fonte da una “autorizzazione” dell’imputato e che non può essere dal medesimo neutralizzato attraverso una dichiarazione di revoca della rinuncia”.