Querela sottoscritta digitalmente dall’avvocato delegato non nominato difensore (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza 8920 depositata il 29 febbraio 2029 ha esaminato la questione relativa alla validità di una querela sottoscritta digitalmente dall’avvocato delegato.

La Suprema Corte ha ribadito che la querela spedita a mezzo pec deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente.

Fatto

L’atto di querela, corredato del documento di identità del delegante, è stato sottoscritto digitalmente dall’avvocato delegato, riconosciuto attraverso le specifiche credenziali attribuite per l’accesso al portale del Ministero della Giustizia.

Secondo la Procura Generale ricorrente non è necessario, ai fini della validità della querela, che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore; rilevando solo che la sottoscrizione sia autentica, requisito certificato delle modalità di presentazione descritte.

Decisione

La Suprema Corte premette che l’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato».

Da tale norma si desume che la querela può anche essere “recapitata”, ovvero che può essere “spedita”, a condizione però che l’atto rechi la “sottoscrizione autentica” del querelante.

Tale ultima espressione è pacificamente intesa come quella di “sottoscrizione autenticata” ad opera del soggetto a ciò abilitato, ivi compreso, ex art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore della persona offesa.

Appare chiaro l’errore nel quale incorre il Pubblico ministero ricorrente laddove discorre della validità della sottoscrizione digitale apposta dall’avv. N., persona che ha materialmente recapitato la querela della persona offesa, in un momento nel quale non era stato ancora conferito in suo favore il mandato difensivo.

Come risulta pacificamente dal testo della sentenza e pure dal ricorso, nel caso in esame la querela, corredata dal documento d’identità della persona offesa e da questa sottoscritta analogicamente, è stata scannerizzata e trasmessa a mezzo pec, in data 20 aprile 2022, dall’avv. N., che alla data di trasmissione dell’atto non era stata nominata difensore della persona offesa: la nomina in suo favore fu infatti conferita il 28 aprile 2022, e fu depositata presso la Procura della Repubblica il 22 dicembre successivo.

Con dichiarazione apposta in calce alla querela, l’avv. N. era stata semplicemente incaricata al deposito.

Il ricorso richiama le norme stabilite dagli artt. 23-25 del c.d. codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche).

Ebbene, l’art. 25, commi 2 e 3, del testo citato dispone che «l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2» (l’art. 24, comma 2, a sua volta dispone che «L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”).

Insomma, lo stesso ragionamento del Pubblico ministero ricorrente si attaglia esclusivamente all’apposizione di firma digitale da parte del pubblico ufficiale, al quale, come si è detto in premessa, è equiparato il difensore. 

E, come si è detto, colei che ha apposto la firma digitale non era, in quel momento, difensore, e dunque non poteva autenticare la querela.

Le conclusioni non sono affatto smentite, ma sono anzi confermate, dalla giurisprudenza a Sezioni unite che il Pubblico ministero ricorrente cita, e che recita: «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584).

Si tratta, infatti, di un principio che è stato affermato in un caso nel quale la querela era stata appunto autenticata dal difensore, il quale poi aveva incaricato per il deposito un’altra persona; sicché le Sezioni Unite hanno potuto affermare nell’occasione che «la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale.

Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, cit., Rv. 255583; cfr. anche Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Rv. 285536 e Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262569).

In definitiva, è stato correttamente applicato il principio in forza del quale la querela spedita a mezzo posta (cui va equiparato l’inoltro a mezzo pec) deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 261631).