La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4233 depositata il 31 gennaio 2024 ha stabilito un principio che dovrebbe essere ovvio ma in questi tempi nulla è certo.
La persona agli arresti domiciliari non deve allegare nuova elezione di domicilio in caso di impugnazione della sentenza.
La Suprema Corte ha sottolineato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. lgs.) – che richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto agli arresti domiciliari.
Si evidenzia che sul punto c’è un contrasto giurisprudenziale con due filoni che si fronteggiano il primo derivante dalla sentenza numero 41858/2023 sezione 4 che prevede la necessità della nuova elezione di domicilio e l’altro dalla sentenza numero 33355/2023 sezione 2 che esclude la necessità della nuova elezione in caso di imputato agli arresti domiciliari.
La necessità di applicare il principio espresso agli inizi dell’articolo trae fondamento dall’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui: “le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio” (Sezioni unite n. 12778/2020, ove si precisa che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”.
Nessun dubbio può invero prospettarsi, sulla impossibilità di distinguere – ai fini che qui specificatamente rilevano – tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell’art. 6 CEDU, come paventato dalla sentenza della Cassazione sezione 2 numero 38442/2023.
