Detenuto paraplegico: per la Cassazione è giusto che rimanga in carcere se gli sono assicurate le opportune cure ed è pericoloso (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4297/2024m camera di consiglio del 4 novembre 2023, ha rigettato il ricorso fatto dal difensore di un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, Ord. pen., avverso un’ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha respinto la sua richiesta di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare.

La richiesta era motivata da ragioni di salute: il condannato è affetto da paraplegia agli arti inferiori che gli inibisce la postazione eretta e gli provoca piaghe da decubito.

Il collegio di legittimità ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata la quale aveva escluso l’esistenza di un’incompatibilità alla detenzione inframuraria in senso tecnico, osservando che nel penitenziario era assicurato all’interessato un adeguato percorso fisioterapico e che la sua cella era priva di barriere architettoniche.

Il collegio ha inoltre considerato prive di specificità le critiche del ricorrente riguardo all’assoluta necessità che il percorso riabilitativo debba necessariamente svolgersi in centri specialistici esterni ed ha valorizzato ai fini del rigetto l’osservazione contenuta nell’ordinanza impugnata circa l’equivalenza tra la detenzione domiciliare in termini di difficoltà degli spostamenti per eseguire esternamente cure riabilitative, a fronte delle cautele che sarebbero comunque necessarie per il contenimento della pericolosità sociale del condannato.