Interdittive antimafia: al “più probabile che non” si aggiunge lo “statisticamente più facile” (di Vincenzo Giglio)

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. 3^, sentenza n. 1101/2024, udienza pubblica del 25 gennaio 2024 (allegata alla fine del post in forma anonimizzata), propone un’ulteriore puntualizzazione del criterio del “più probabile che non” in tema di informazioni interdittive antimafia applicate ad entità imprenditoriali, vale a dire il criterio dello “statisticamente più facile“.

Si riportano letteralmente i passaggi argomentativi di maggiore rilievo, divisi in paragrafi per maggiore comodità di lettura, invitando per il resto alla lettura integrale della sentenza.

Coinvolgimento nella gestione effettiva di stretti congiunti formalmente estranei alle realtà aziendali

Proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come, appunto, nel caso di specie), è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti.

Notorietà del ricorso a familiari da parte della criminalità organizzata per la cura degli affari di famiglia

È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia, tanto è vero che l’Adunanza Plenaria (6 aprile 2018, n. 3), riprendendo la giurisprudenza della Sezione, ha ribadito che – quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti

affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del ‘più probabile che non’, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

Il coinvolgimento del congiunto non richiede che questi sia mafioso

Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione.

Casistica delle circostanze oggettive dalle quali desumere il coinvolgimento

Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

Sufficienza degli indizi derivanti dai rapporti familiari se collegata alla permeabilità camorristica del territorio di riferimento

La presenza radicata della famiglia -OMISSIS- sul territorio e la permeabilità camorristica nella zona rende irrilevante, nella fattispecie di cui è causa, la circostanza che l’interdittiva si fondi essenzialmente sul rapporto di parentela – incontestato – con soggetti molto vicini ad ambienti della criminalità organizzata. La convergenza degli indizi su una unica tipologia (nella specie, i rapporti familiari) non può escludere che gli stessi siano da soli in grado di supportare l’interdittiva, poiché la struttura familiare-clanica si accompagna a plurime evidenze di interessi economici comuni e con una regia non immune da condizionamenti mafiosi.

Irrilevanza delle denunce presentate dai cointeressati nei confronti di altri componenti della famiglia

Non è in grado di indebolire la correttezza di tale conclusione la circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- abbia denunciato il -OMISSIS- -OMISSIS- e altri componenti la famiglia -OMISSIS-, con conseguente giudizio penale e civile, non essendo coinvolti in tale lite tutti i familiari; né assume valore dirimente la circostanza che i fatti penalmente rilevanti siano risalenti nel tempo o non

siano sfociati in una condanna penale.

Irrilevanza dell’incensuratezza dei cointeressati

Non rileva la mancanza di condanne a carico di -OMISSIS- perché gli elementi posti a base dell’informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. St., sez. III, 10 maggio 2023, n. 4733; id. 8 maggio 2023, n. 4587; id. 27 novembre 2018, n. 6707); non rileva, altresì, la risalenza nel tempo dei fatti addebitati a -OMISSIS-, e ciò in quanto l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; id. 6 giugno 2022, n. 4616).

Informazione antimafia come frontiera avanzata dell’azione di contrasto all’anti-Stato e legittimità del ricorso prefettizio ad elementi atipici

Il provvedimento prefettizio e la sentenza del Tar Napoli resistono, dunque, ai motivi di appello.

La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, infatti, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 28 giugno 2022, n. 5375; id. 30 gennaio 2019, n. 758).

Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395).

Esito

Sulla base dei principi sopra esposti l’appello deve dunque essere respinto, ricordando che il giudice amministrativo è chiamato a valutare l’ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da tale quadro indiziario, secondo un criterio che è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame; ma nell’esercizio di tale sindacato il Giudice non può e non deve sostituirsi alla competente Autorità di pubblica sicurezza nel giudizio discrezionale sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione dell’informativa sfavorevole.