Vizi di motivazione: la loro indebita confusione rende aspecifica e quindi inammissibile l’impugnazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1464/2023, udienza del 19 dicembre 2023, si è soffermata sulle differenze tra i tre vizi di motivazione enunciati dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. e sugli effetti negativi implicati dalla loro indebita mescolanza.

Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606, comma 1, c.p.p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l’art. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla «duplice specificità» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.

I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che — all’evidenza — la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall’art. 8 L. n. 46 del 2006, che ha novellato l’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.  La promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l’impugnazione assolutamente aspecifica.