Truffa o appropriazione indebita? Repetita iuvant (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 2161/2024 ha ricordato che è configurabile il delitto di truffa, e non quello di appropriazione indebita, quando l’artificio e il raggiro risultino necessari a perpetrare l’appropriazione; diversamente, è configurabile il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l’appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori.

La Suprema Corte sottolinea che il discrimine tra i delitti di truffa ed appropriazione indebita consiste proprio nella condotta: artifici e raggiri, necessari ad integrare solo la truffa; mentre il delitto di appropriazione indebita (con il quale il legislatore incrimina la condotta del possessore commessa in danno del proprietario) si caratterizza solo per l’interversione dominicale del possesso (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234; da ultimo, Sez. 2, n. 26197 del 30/3/2023, non mass.).

nel caso esaminato, coglie nel segno l’argomentazione difensiva secondo la quale il Tribunale di Potenza ha erroneamente applicato la legge penale nel qualificare il fatto quale truffa aggravata, piuttosto che appropriazione indebita.

La stessa descrizione del fatto contenuta nel capo d’imputazione evidenzia un possesso originariamente lecito delle somme da parte del ricorrente nella sua qualità, con successiva illecita interversione del possesso in senso appropriativo, dissimulata con una serie di attività poste in essere successivamente (temporanea disposizione di bonifici poi revocata nelle ventiquattro ore successive, le cui ricevute venivano mostrate al nuovo amministratore di condominio).

La cassazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340-01) ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è configurabile il delitto di truffa, e non quello di appropriazione indebita, quando l’artificio e il raggiro risultino necessari a perpetrare l’appropriazione; diversamente, è configurabile il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l’appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 dell1/11/2016, Rv. 269234-01).