Imputato detenuto esente (almeno lui) dall’elezione di domicilio ex art. 581 comma 1-ter cpp (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47172 depositata il 23 novembre 2023 ha ribadito che la nuova disciplina del comma 1 -ter dell’art. 581 cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 non si applica nei confronti dell’imputato detenuto.

Fatto

La Corte territoriale, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’imputato A.A. avverso la sentenza di condanna in primo grado in quanto questi non aveva proceduto all’elezione di domicilio, finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio di appello.

La Corte ha rilevato che detta elezione è richiesta per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della “riforma Cartabia” dall’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, la cui disciplina risulta applicabile anche nei confronti dell’imputato detenuto in carcere.

Decisione

La cassazione ha già ritenuto che la nuova disciplina del comma 1 -ter dell’art. 581 cod. proc. pen. – introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 non si applica nei confronti dell’imputato detenuto (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Rv 285021 – 01).

In particolare, nella sentenza da ultimo indicata: “Si è rilevato che la tesi secondo cui la nuova disciplina normativa si dovrebbe applicare all’imputato non è condivisibile per insuperabili ragioni sistematiche”.

Infatti, «L’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che “In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1 -ter e 1 -quater”.

Se la disposizione di cui all’art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all’art. 157- ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all’interprete non è consentito ritenere.

Per altro verso, l’interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all’art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all’imputato detenuto (l’art. 156 cod. proc. pen. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall’imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1 -ter e 1 -quater.

Il novellato sistema delle notificazioni all’imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la conclusione cui la cassazione ritiene doversi pervenire consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l’art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che “Le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona“. L’inserimento dell’avverbio “sempre” in riferimento a tutte le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di “quanto previsto dall’articolo 156, comma 1“, a sua volta espressamente inserita all’interno del testo novellato dell’art. 164.

Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest’ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti».

Trattasi di interpretazione condivisibile, attesa altresì la irragionevolezza di pretendere, a pena di inammissibilità, dall’imputato detenuto un’elezione di domicilio (evidentemente in luogo diverso da quello di detenzione); incombente che trova la sua evidente ratio nell’esigenza di facilitare – nei confronti dell’impugnante libero – la notifica dell’atto introduttivo dell’udienza del gravame.

Per tali ragioni l’ordinanza impugnata – che ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse dell’A. – deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello affinché proceda al giudizio di gravame.