La mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore non dà luogo ad una nullità assoluta (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 46908 depositata il 22 novembre 2023 ha esaminato il caso di un avvocato che ha depositato una istanza di legittimo impedimento che non viene esaminata e presa in considerazione dal giudice, il quale dichiara l’abbandono di difesa e con l’assistenza di un difensore d’ufficio, procede all’esame dei testimoni indotti dal Pubblico ministero, che erano stati indicati anche nella lista testi della difesa.

L’omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e lo svolgimento di attività istruttoria ha determinato una nullità assoluta della sentenza impugnata?

Fatto

Il ricorrente evidenzia che il Giudice di pace, all’udienza del 13 luglio 2018, avrebbe illegittimamente dichiarato l’abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia per non essersi quest’ultimo presentato a detta udienza, sebbene lo stesso avesse già avanzato istanze di rinvio per legittimo impedimento debitamente documentate.

Alla successiva udienza del 11 settembre 2018 il Giudice di pace, al quale era pervenuta altra istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, aveva osservato che la nomina fiduciaria era ormai venuta meno e l’istanza di rinvio non poteva essere presa in considerazione e quindi alla stessa udienza, con l’assistenza di un difensore d’ufficio, si era proceduto all’esame dei testimoni indotti dal Pubblico ministero, che erano stati indicati anche nella lista testi della difesa. Sostiene, allora, il ricorrente che poiché non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente un abbandono della difesa, illegittimamente il Giudice di pace avrebbe omesso di prendere in considerazione l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia ed avrebbe proceduto all’esame dei testi.

L’omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avrebbe determinato la nullità assoluta della sentenza impugnata.

Era altresì illegittima la pretesa di una nuova nomina fiduciaria da parte dell’imputato, in quanto la nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ha efficacia limitata all’udienza in cui avviene la sostituzione e non fa venir meno la qualità di difensore di fiducia del legale nominato dall’imputato.

Il ricorrente segnala anche che la relativa eccezione è stata rigettata dal Tribunale, che ha ritenuto che la violazione lamentata con l’atto di appello non desse luogo ad una nullità assoluta, che la nullità, in quanto non eccepita all’udienza del 11 settembre 2018 ed all’udienza del 5 ottobre 2018, alla quale aveva partecipato il difensore di fiducia al quale era stata rilasciata una nuova procura, si era ormai sanata e che, in ogni caso, la nullità avrebbe potuto investire solo l’assunzione delle prove testimoniali all’udienza del 11 settembre 2018 e non l’intero giudizio.

Sostiene, quindi, il difensore di avere immediatamente segnalato la lesione del diritto di difesa al Giudice di pace ed al Presidente del Tribunale e che comunque ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 179 cod. proc. pen. e pertanto trattasi di un’ipotesi di nullità assoluta.

Né la nullità poteva ritenersi sanata sol perché il difensore d’ufficio non l’aveva eccepita, dovendo essere comunque salvaguardato il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, CEDU, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

Neppure poteva ritenersi nulla solo l’attività processuale relativa all’udienza del 11 settembre 2018, in quanto la nullità si trasmetteva alla sentenza di primo grado ed a quella di secondo grado, con conseguente necessità di far regredire il processo al momento in cui essa si era verificata.

Decisione

La cassazione premette che il Tribunale ha motivato il rigetto dell’eccezione affermando che, pur laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e la assenza di quest’ultimo all’udienza del 11 settembre 2018 avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta, questa sarebbe in grado di inficiare solo le attività processuali espletate a detta udienza, in cui erano stati esaminati alcuni testimoni, ma non la sentenza di primo grado.

il Tribunale ha giustificato detto assunto osservando che le prove assunte a detta udienza non sarebbero decisive, in quanto la responsabilità dell’imputato emergerebbe dal residuo materiale istruttorio ed in particolare dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.

Detto argomento appare conforme ai principi affermati in più occasioni dalla cassazione.

La Suprema Corte ha precisato che quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670, che ha ritenuto che l’omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo).

Più recentemente la cassazione ha affermato, in relazione all’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che essa determina la nullità assoluta e insanabile dell’udienza dibattimentale irritualmente celebrata e la conseguente inutilizzabilità delle prove in essa assunte, sicché, ove il procedimento sia definito all’esito di successive udienze alle quali l’imputato abbia regolarmente partecipato, la sentenza è affetta da invalidità derivata solo nel caso in cui il giudice abbia fondato la propria decisione anche su quelle prove (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438).

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato i suddetti principi escludendo che la nullità assoluta delle prove assunte all’udienza del 11 settembre potesse trasmettersi alle udienze successive, alle quali il difensore di fiducia aveva regolarmente partecipato, o alla sentenza di primo grado, atteso che la condanna non si fondava su dette prove.