Si segnala l’ennesimo contrasto giurisprudenziale nella medesima sezione della Suprema Corte.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 40719 depositata il 6 ottobre ha stabilito che per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni permane, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia spetta al tribunale.
La Suprema Corte premette di conoscere il recente difforme indirizzo della medesima sezione che con la sentenza n. 12517/2023, Rv. 284375 – 01, ha ritenuto che in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto del D. Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b), sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui al v, art. 4, comma 1, lett. a), essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.
La sentenza muove dalla “constatazione di un difetto di coordinamento tra la nuova formulazione dell’art. 582 c.p. e il D. Lgs. n. 274 del 28/8/2000, art. 4, comma 1, lett. a)” e ritiene di dover “valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa, di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione, ritenendo che il giudice di pace sia competente per il reato di lesione ex art. 582 c.p., procedibile a querela di parte – e quindi anche per le lesioni guaribili entro quaranta giorni fatte salve le eccezioni previste, determinati la procedibilità di ufficio, ovvero, comunque, la competenza del Tribunale“.
Sottolineato che la difforme interpretazione si risolverebbe in malam partem, la sentenza n. 12517 del 2023 sostiene che per rendere “compatibile lo spirito della riforma Cartabia, in relazione al reato di cui all’art. 582 c.p., con il D. Lgs. n. 274 del 28/8/2000, art. 4 comma 1, lett. a), non può che essere adottata un’interpretazione estensiva e logica del portato di tale ultima norma, tenuto conto che, anche l’attribuzione della competenza al giudice di pace di alcuni reati penali, si è mossa nel solco di ricercare strategie e forme sanzionatorie trascendenti la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità“, sicché “il perdurante riferimento al comma 2 dell’art. 582, nella sua precedente formulazione, non può oggi che assumere il significato di un sostanziale richiamo, nel contempo, al comma 1 del riformato art. 582 c.p., contenente la previsione, in virtù della quale il reato di lesioni è stato attribuito, nella sua forma lieve, alla competenza del giudice di pace“; di qui la necessità di leggere, attraverso l’attività interpretativa, “il riferimento al “comma 2” dell’art. 582 c.p. contenuto nell’art. 4, oltre il suo significato più immediato, attraverso un’analisi logica e plausibile di esso e, dunque, operando un’interpretazione estensiva“.
L’orientamento accolto dalla sentenza n. 12517 del 2023 (e poi ribadito in analoghi termini da Sez. 5, n. 10669 del 31(01/2023, Rv. 284371 – 01) non è più condiviso dalla sentenza segnalata ai lettori di Terzultima Fermata.
Come puntualizzato dalle Sezioni Unite, dalla Cost., art. 101, comma 2, discende un principio di “fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere” (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023).
Se è vero che “il perimetro segnato, per l’interprete, dal limite esterno rappresentato dal dato testuale ben può includere – e spesso include – una pluralità di significati” (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà), nel caso in esame non è dato rinvenire tale pluralità di significati, essendo del tutto univoco il richiamo al (solo) comma 2 dell’art. 582 c.p. da parte del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 4.
In termini ancora più marcati, Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494 ha sottolineato che quello letterale “non è un criterio interpretativo ma il limite d’ogni altro metodo ermeneutico“.
Con specifico riferimento alla nozione di “interpretazione estensiva”, inoltre, le Sezioni unite hanno chiarito che essa “attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all’interno dei possibili significati della disposizione normativa” (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, Società La Sportiva, Rv. 284273 – 01): ora è di tutta evidenza come quella proposta dalla sentenza n. 12517 del 2023 non possa qualificarsi come interpretazione estensiva, comportando – lungi dal mantenere il risultato interpretativo all’interno dei confini dei possibili significati della disposizione – una vera e propria “sostituzione” del riferimento dell’art. 4 cit. al comma 2 dell’art. 582 c.p. con quello al comma 1 della disposizione codicistica (ovvero raggiunta” dell’uno all’altro).
Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata “non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme” (così, ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 110 del 2012): se, dunque, il dato letterale, quando non caratterizzato da una congenita pluralità di significati, rappresenta un limite all’interpretazione costituzionalmente conforme, a fortiori tale limite si pone rispetto all’interpretazione “estensiva” del giudice comune.
Interpretazione che, leggendo il riferimento al comma 2 dell’art. 582 c.p. da parte del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 come espressivo anche (rette, invece) del comma 1 della disposizione codicistica e “rimediando” in tal modo al riconosciuto “difetto di coordinamento” tra la nuova formulazione dell’art. 582 c.p. e il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), esonda dai limiti cognitivi del giudice penale, tanto più in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto alla materia penale, dalla riserva di legge, che, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, nell’accezione recepita dalla Cost., art. 25, comma 2, “demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – all’istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale dall’intera collettività nazionale (…), il quale esprime, altresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento quello legislativo che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche., incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione” (sent. n. 230 del 2012).
Né a favore dell’interpretazione qui disattesa è invocabile l’indicazione tratta dalla relazione illustrativa al D. Lgs. n. 150 del 2022, indicazione che assume un rilievo decisivo nella definizione della ratio decidendi della sentenza n. 12517 del 2023.
Il rilievo centrale attribuito alla relazione illustrativa, invero, risulta immemore della nitida presa di posizione di Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803, lì dove sottolinea che “proprio l’intenzione del legislatore deve essere “estratta” dall’involucro verbale (“le parole”), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all’interprete”, mentre è fuor di dubbio che “detta intenzione non si identifichi con quella dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa”.
Rilievo, quest’ultimo, in linea con la lezione della dottrina costituzionalistica secondo cui l’intenzione del legislatore alla quale deve far ricorso l’interprete non è quella delle persone fisiche che hanno cooperato alla formazione della norma, la quale, una volta emanata, si stacca dalla volontà dei suoi autori (quale rilevabile, ad esempio, dai lavori preparatori), ma l’intenzione della legge, che impone di risalire alla mens legis, ossia al senso obiettivo della norma.
L’orientamento qui contrastato, nel valorizzare “la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa” (Sez. 5, n. 12517 del 2023, cit.), enfatizza indebitamente l’intenzione puntuale del legislatore storico, giungendo a svilire in toto il significato obiettivo della normativa in esame.
Pertanto, in conclusione, deve affermarsi che per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta permane, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia del tribunale.
