Estorsione: configurabile in caso di minaccia finalizzata a far rinunciare al diritto di sporgere querela (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 32083/2023 ha stabilito che in tema di estorsione, l’altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto.

Fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno.

La Suprema Corte ha rinvenuto l’ingiusto profitto nel vantaggio proprio dell’impunità a seguito della minaccia e nel radicamento definitivo nella propria sfera giuridica della somma percepita con l’inganno dalla persona offesa ed ha individuato l’altrui danno nella rinuncia ad un diritto, patrimonialmente dannosa, in quanto concretizzantesi nella rinuncia ad un credito, nel caso di specie alla ripetizione di quanto indebitamente versato in seguito all’induzione in errore determinata dagli artifizi e raggiri posti in essere dagli imputati.

Ed invero, la ricostruzione del fatto pone all’evidenza, in termini congrui e consequenziali, la concatenazione temporale e logica tra i vari segmenti della condotta, la strumentalità delle minacce rivolte alla persona offesa S.S. rispetto alla coazione dell’altrui volontà, nonché il fine ultimo perseguito con siffatta condotta intimidatrice di consolidare il profitto del reato, paralizzando la legittima tutela di un diritto (quale quello alla proposizione della querela ed a far valere la ripetizione dell’indebito), oltre che di assicurarsi l’impunità, infine, il conseguente altrui danno, concretizzato nella rinuncia ad un credito (quello della ripetizione di quanto versato in seguito all’errore indotto dagli artifici e raggiri).

La costante giurisprudenza della cassazione ha avuto più volte modo di affermare che la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione ben può assumere forme diverse (Sezione 2, n. :38334 del 5/5/2016, non massimata; Sezione 2, n. 5239 del 18/1/2013, non massimata) e che, per quel che qui interessa, il reato si configura anche quando la minaccia ha come fine ultimo quello di paralizzare la legittima tutela di diritti ed interessi altrui, onde trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, conseguenti alla coartazione, la consolidazione proprio di quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria avrebbe potuto impedire (Sezione 5, n. 18508 del 16/2/2017, Rv. 270209 – 01; Sezione 2, n. 43769 del .12/7/2013, Rv. 257303 – 01; Sezione 2, n. 34900 del 10/7/2008, Rv. 241817 – 01; Sezione 2, n. 8731 del 12/4/1984, Rv. 166167 – 01, ripresa da Sezione 2, n. 5556 del 9/12/2022, non massimata).

Invero, la qualificazione come sussidiaria della figura criminosa prevista dall’art. 610 cod. pen. deve essere intesa nel senso che, in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplice coartazione, con violenza o minaccia, dell’altrui volontà), vada configurato solo il delitto in questione; quando, invece, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio di specialità nell’ambito del concorso di norme penali.

In particolare, l’art. 629 cod. pen. ingloba completamente la fattispecie prevista dall’art. 610 cod. pen., allorché la medesima condotta (“chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa”) aggiunge l’evento ulteriore di “procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, dovendosi comprendere nel concetto di ingiusto profitto anche le conseguenze favorevoli che comporta per l’agente la desistenza dall’esercizio di una tempestiva azione giudiziaria da parte della persona offesa per la legittima tutela dei diritti e degli interessi (Sezione 2, n. 16658 del 31/3/2008, Rv. 239780 – 01), che consente di consolidare il profitto del reato precedentemente commesso ai danni della stessa persona offesa, nonché l’impunità per il delitto.

Quanto al danno ad altri cagionato, che deve avere necessariamente una connotazione patrimoniale, esso comprende anche la desistenza dall’esercizio di una tempestiva azione giudiziaria per tutelare un diritto o un interesse (Sezione 2, n. 34900/2008, citata; Sezione 2, n. 16658/2008, citata), atteso che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell’appartenenza al medesimo soggetto.

Ne consegue che qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all’art. 629 cod. pen.

Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la rinuncia al diritto di sporgere querela (pretesa dagli imputati) e conseguentemente la rinuncia all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in seguito agli artifici ed ai raggiri da essi stessi posti in essere.