La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 25367/2023 ha stabilito che sia per l’omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, c. 3-bis, c.p.p. e sia per la mancata attivazione del percorso riparativo ex art. 129 bis c.p.p. non sono previste nullità.
L’art. 129 bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti a un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere, essenzialmente discrezionale, riconosciuto al giudice, senza indurre espressamente un obbligo ad attivarsi.
Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e delle facoltà elencati nell’art. 178, lett. c), c.p.p.
Le stesse considerazioni valgono anche per l’omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, c. 3-bis, c.p.p.
La norma, infatti non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.
L’avviso in esame ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, compresa quella di richiedere l’accesso al programma di giustizia riparativa.
