Si segnala che oggi 10 ottobre la Consulta è chiamata a decidere su due questioni non irrilevanti:
l’articolo 577, terzo comma, del codice penale, inserito dalla legge n. 69 del 2019, nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro il coniuge o l’ascendente dall’art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen.
– l’articolo 590-ter del codice penale, che punisce la fuga del conducente in caso di lesioni stradali personali gravi e gravissime disponendo che la pena prevista per le lesioni è aumentata da un terzo a due terzi «e comunque non può essere inferiore a tre anni», nella parte in cui determina che in caso di lesioni gravi il giudice non può che applicare la pena fissa di tre anni.
