Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 41022/2023, udienza camerale del 19 settembre 2023, ribadisce che «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 – 01; conf. Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell’imputato, il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione limitandosi a rappresentare le posizioni di accusa e difesa, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali. La circostanza che l’intervento ermeneutico della Corte di cassazione sia successivo alla ordinanza del giudice è priva di rilevanza sull’esito della presente decisione. Consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile, con restituzione degli atti al giudice.
