Impugnazioni sentenze complesse e decreti di prevenzione: proposta di termini più lunghi per le parti (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Si segnala la proposta n. 1211, presentata il 7 giugno 2023 ed allegata alla fine del post di modifiche agli articoli 585 del codice di procedura penale e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per l’impugnazione.

I termini per l’impugnazione nel processo penale sono perentori, in quanto stabiliti a pena di decadenza, e per le impugnazioni ordinarie, ossia quelle il cui decorso determina l’irrevocabilità della sentenza, sono disciplinati dall’articolo 585 del codice di procedura penale.

Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge numero si legge quanto segue.

In particolare, il citato articolo 585 prevede un termine di quindici giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (comma 1, lettera a)); tale termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (comma 2, lettera a)), e nel caso in cui la motivazione sia contestuale al dispositivo della sentenza il medesimo termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che sono o devono considerarsi presenti in giudizio anche se non presenti alla lettura (comma 2, lettera b)).

Il termine per proporre impugnazione è, invece, di trenta giorni, qualora la motivazione sia depositata non oltre il quindicesimo giorno dall’emanazione del dispositivo (comma 1, lettera b)) e di quarantacinque giorni, quando sia depositata entro il novantesimo giorno dall’emanazione d lettera c)).

Negli ultimi due casi il termine decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

A questo si aggiunga che, in base alla giurisprudenza consolidata, qualora il deposito avvenga fuori dai termini stabiliti dalle lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 585 del codice di procedura penale, comunque le parti devono, per il deposito dei motivi di gravame, sempre rispettare il termine originariamente previsto dal dispositivo.

Ma v’è di più. Maggiore sforzo, infatti, è richiesto alle parti per l’impugnazione dei provvedimenti emessi dal tribunale che abbia disposto l’applicazione di una misura di prevenzione: l’articolo 10 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fissa, infatti, un termine di dieci giorni per le parti per l’impugnazione del provvedimento camerale.

Da anni, però, sempre più frequentemente i tribunali depositano la motivazione delle sentenze oltre il termine massimo previsto dal citato articolo 585 del codice di procedura penale, talvolta anche dopo circa sei mesi dalla pronuncia del dispositivo, e non certo per l’inerzia degli operatori del diritto, ma per la notevole mole e complessità dei processi che richiedono, comprensibilmente, uno sforzo maggiore da parte dei giudici nel redigere la motivazione dei provvedimenti stessi.

Quanto più complessa, sia per il numero degli imputati sia in relazione ai capi d’imputazione contestati, è la materia trattata (si pensi ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati finanziari, ai reati di natura colposa e di criminalità organizzata), tanto maggiore è il tempo necessario al giudicante per redigere, in maniera compiuta e dettagliata, l’iter logico argomentativo seguito in sede di decisione, in caso sia di condanna sia di assoluzione.

Sul punto, poi, non sfugga come tutte le volte in cui la stesura della motivazione richieda legittimamente tempi più lunghi rispetto al termine massimo di novanta giorni di cui all’articolo 585 del codice di procedura penale, dall’altra parte ci si imbatte nella lettura e nello studio di dispositivi corposi, formati da centinaia e centinaia di pagine.

A fronte di tali sentenze di contenuto molto complesso, il legislatore non ha mai tenuto in considerazione il maggiore impegno intellettivo richiesto alle parti per poter redigere i consequenziali atti di impugnazione.

Appare ragionevole, infatti, supporre che se il giudice ha trovato di particolare complessità redigere la motivazione della sentenza, pari complessità è avvertita da chi deve studiare, interpretare e redigere un atto di impugnazione.

Analoga criticità è registrata in materia di impugnazione del decreto di applicazione delle misure di prevenzione, in quanto la pratica vissuta quotidianamente nelle aule di giustizia evidenzia come nella maggior parte dei casi i provvedimenti del tribunale in materia di applicazione delle misure di prevenzione previsti dal citato codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, siano notevolmente corposi, ricchi di termini tecnici e depositati tardivamente.

Paradossalmente, però, a fronte di un lungo arco temporale a disposizione del tribunale per il deposito del decreto, alle parti è concesso comunque un termine di dieci giorni per l’impugnazione dinanzi alla corte d’appello.

Tenuto conto del quadro procedurale vigente, è condivisa la necessità, avvertita da tempo dall’avvocatura anche in considerazione della complessità dell’attività legale e della responsabilità professionale che ne deriva, di prevedere una modifica delle disposizioni di legge in esame affinché, nel caso di deposito delle motivazioni della sentenza o di deposito dei decreti che dispongono le misure di prevenzione oltre i termini ex lege, sia concesso alle parti un ulteriore termine per il deposito dei relativi atti di impugnazione.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, dispone, al comma 1, la modifica dei termini di impugnazione di cui al citato articolo 585 del codice di procedura penale, che sono estesi di ulteriori quindici giorni nelle ipotesi di cui alla lettera b) e di ulteriori trenta giorni nelle ipotesi di cui alla lettera c).

Il successivo comma 2 modifica l’articolo 10 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, proponendo un termine di trenta giorni per il deposito dell’impugnazione.

Le modifiche proposte sono in linea con la ratio delle citate disposizioni di legge, in quanto volte ad assicurare equamente alle parti il diritto di proporre impugnazione entro termini congrui per l’esercizio di tale diritto.