Udienze camerali partecipate: doveroso il rinvio per il legittimo impedimento del difensore affetto da COVID anche senza la produzione di un tampone di controllo recente (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 37341/2023, udienza del 4 luglio 2023, sancisce la rilevanza del legittimo impedimento dovuto a malattia del difensore nelle udienze camerali partecipate.

La sentenza impugnata dà atto che all’udienza del 24 gennaio 2022 il difensore dell’imputato non è comparso.

Nella specie risulta che l’udienza che ha definito l’appello si è svolta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. e che alla stessa è intervenuto il rappresentante della procura generale ma non il difensore dell’imputato. Dagli atti del giudizio di appello — che questa Corte è legittimata ad esaminare, essendosi dedotta una nullità processuale (da ultimo, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 — dep. 2018, Rv. 273525 – 01) — risulta che il difensore dell’imputato, Avvocato XXX, aveva il precedente 21 gennaio trasmesso via PEC alla cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando certificazione dalla quale risultava la sua positività al Covid 19; impedimento certamente rilevante (v. al riguardo, Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284 — 01).

Nel fascicolo dell’appello vi è una attestazione della cancelleria relativa alla “unione agli atti” di tale istanza con la relativa documentazione.

Unione agli atti avvenuta però dopo la conclusione dell’udienza camerale e il deposito del dispositivo (e perciò non presa in esame dal Collegio di appello).

Questa Corte ha precisato che nelle udienze camerali partecipate è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest’ultima (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Rv. 270343 – 01).

Per quanto concerne la “tempistica” della comunicazione dell’impedimento, rileva il collegio che il 21 gennaio del 2022 era un venerdì e l’udienza di decisione dell’appello si è svolta il successivo giorno 24, lunedì, venendo chiuso il verbale alle ore 14,00, di tal che la comunicazione dell’impedimento risulta tempestiva; non rilevante appare la circostanza che il difensore non avesse effettuato un ulteriore tampone di controllo il medesimo giorno dell’udienza in quanto ove la Corte territoriale avesse preso in considerazione l’impedimento allegato avrebbe potuto, se del caso, procedere agli opportuni accertamenti medici in ordine alle condizioni di salute del difensore.

La decisione impugnata è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.