Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36994/2023, udienza del 12 maggio 2023, ha riconosciuto la valenza persecutoria della condotta di chi realizzi una strategia di accanimento giudiziario nei confronti di altre persone, provocandogli un perdurante turbamento psicologico.
Prova dell’evento
In tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata» (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621 – 01).
Possibile il concorso tra violenza privata e atti persecutori
Deve ricordarsi l’orientamento interpretativo secondo cui «l’art. 612-bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme» (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 262727 – 01: «è configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l’art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l’art. 612-bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà»).
Valenza molestatrice di reiterate azioni civili nei confronti delle vittime con conseguente abuso del processo
In tale prospettiva, va ribadito che, «in tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un’unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell’unilaterale e ingiustificata modifica tale da aggravare la posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell’azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen.» (Sez. 5, n. 17171 del 16/01/2023, Rv. 284399 – 02).
Dimostrazione del danno
La dimostrazione dell’evento di danno va correlata, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche alle modalità della condotta e, nel caso di specie, alla strategia di accanimento giudiziale della quale s’è detto portata avanti dall’imputato.
Infatti, in tema di atti persecutori, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (cfr. Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, Rv. 253764 – 01).
Elemento soggettivo del reato: rilievo della veste professionale dell’imputato (avvocato)
Quanto all’elemento soggettivo del reato, ossia quanto alla consapevolezza dei riflessi della condotta ascritta all’imputato sulle vite dei membri della famiglia destinataria di siffatte iniziative, va considerato che l’imputato è avvocato egli stesso: ciò che, peraltro, colora la condotta volta ad abusare dello strumento processuale -e ad abusare del diritto stesso, più generale; centrato, in tal senso, è il riferimento della Corte territoriale al divieto di atti emulativi, di cui all’art. 833 cod. civ.- di un disvalore ancora maggiore, come correttamente osservato dai giudici di merito.
Momento di consumazione del reato
Il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno che si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate (Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, Rv. 279178 – 01, in tema di competenza territoriale, ma enunciando principi di carattere generale).
D’altra parte, posto che la consumazione del reato è nozione diversa dal suo perfezionamento, in quanto richiede il raggiungimento della massima gravità concreta dello stesso, occorre aver riguardo anche agli sviluppi successivi delle varie azioni, sul piano degli eventi (come si desume da Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280331 – 01, proprio in tema di tempestività della querela).
La coesistenza di una sanzione disciplinare accanto a quelle penale non viola il principio del ne bis in idem
Non integra una violazione del principio del ne bis in idem l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa “Grande Stevens contro Italia” del 4 marzo 2014 (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278099 – 01).
