Il giornalista che rivela l’appartenenza di taluno alla massoneria non lo diffama (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 37033/2023, udienza del 4 luglio 2023, ha definito una vicenda giudiziaria nata dalla sottoposizione a processo del direttore responsabile di un quotidiano on-line cui era contestato di avere illecitamente indicato una serie di persone quali appartenenti alla massoneria e facendo intendere che la loro professionalità e ogni loro azione pubblica o privata era strettamente legata a tale appartenenza per la presunta capacità dell’ordine massonico di convogliare utilità sulle persone ad esso appartenenti o comunque vicine.

La pubblica accusa aveva ravvisato che tale condotta si fosse tradotta nei reati di diffamazione (art. 595, cod. pen.) e violazione della normativa sul trattamento dei dati personali (art. 167, d. lgs. 196/2003).

Il GUP con la sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato.

La Corte territoriale, riformando tale decisione, appellata ai soli fini civili, lo aveva condannato al risarcimento dei danni, oltre spese processuali, per entrambi i reati.

Il difensore dell’interessato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi.

La decisione della Corte di cassazione

…Violazione della normativa sul trattamento dei dati personali riguardo all’appartenenza alla massoneria

Quanto all’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (art. 167 d.lgs. n. 196/2003), occorre evidenziare che il rinvio ad altre fonti, contenuto nella norma, completa il precetto penale del reato in esame attraverso il meccanismo della “norma penale in bianco” e il ricorso ad atti sotto-ordinati nella gerarchia delle fonti: nel caso in esame, con parere del 14 gennaio 2021 – richiesto dal Ministero della Giustizia – l’Autorità per la protezione dei dati personali ha precisato che gli iscritti alla massoneria serbano un diritto alla riservatezza sulla loro appartenenza alla detta associazione.

Al momento dei fatti, dunque, non vi erano indicazioni in merito al diritto alla riservatezza quanto alla iscrizione alla massoneria.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003, il nocumento è costituito dal pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Rv. 275456).

La sentenza impugnata non ha operato buon governo del principio richiamato: per motivare il nocumento alla persona offesa ha, con motivazione contraddittoria, sostenuto che, seppure la qualifica di massone non implichi di per sé discredito della persona, nell’opinione pubblica sussiste un pregiudizio per gli appartenenti alla loggia massonica anche per fatti di grande rilevanza mediatica che si sono riverberati negativamente sugli aderenti all’ordine; ha richiamato assertivamente e genericamente “fatti di grande rilevanza mediatica” che hanno determinato conseguenze pregiudizievoli per gli iscritti alla logica, privi tuttavia di qualsiasi riferimento concreto al caso in esame.

…Diffamazione

In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145).

…Esimente del diritto di cronaca e di critica

Lo scritto del ricorrente appare coperto dall’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, come nella specie, è libera, e pertanto, l’attribuzione della qualifica di massone non implica di per sé alcun discredito della persona (Sez. 5, n. 12588 del 24/10/1995, Rv. 203949).

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli articoli richiamati e oggetto di contestazione non operano un collegamento “malizioso” tra l’iscrizione all’ordine massonico della parte offesa  e le sue vicende giudiziarie e l’ottenimento di particolari prerogative.

A tal proposito la Corte di cassazione ha recentemente chiarito che, in tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep 2023, Rv. 284044).

L’accostamento dell’iscrizione alla massoneria della parte offesa in concomitanza con la pendenza di un procedimento giudiziario a suo carico non produce ulteriore significato che trascende la notizia, come evidenziato sin dalla sentenza di primo grado.

Nel caso di specie sussiste:

– la verità della notizia (l’iscrizione alla massoneria e la pendenza coeva del procedimento giudiziario);

– la continenza delle modalità espressive, peraltro mai posta in contestazione, non risultando dalla lettura degli articoli in esame l’utilizzo di espressioni violente, gratuitamente offensive o inappropriate;

– l’interesse pubblico alla conoscenza dell’informazione, legato anche alla notorietà della parte offesa nella circoscritta comunità cittadina in ragione della professione svolta.

Esito del ricorso

La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.