Ricorso per saltum e casi nei quali è convertito in appello (Vincenzo Giglio)

Come ricorda Cass. pen., Sez. 2^, ordinanza n. 24744/2023, udienza del 16 maggio 2023, ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre ricorso diretto per cassazione.

Il comma 3 dello stesso art. 569 prevede però che tale disposizione non si applichi “nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello”.

Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto consolidato, nel senso che «il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi … la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208. In senso conforme, in una fattispecie di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, 17.7.2018).

È stato inoltre affermato che, qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso “per saltum” la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed in caso di dubbio privilegiare il tipo ordinario di gravame. Di conseguenza, ove vi sia una formale denuncia di contraddittorietà, difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure le riveli come dirette avverso la valutazione delle prove, il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr. Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193).

Sul piano concettuale, la conversione del mezzo di impugnazione è resa altresì necessaria dalla natura ‘fattuale’ dell’accertamento richiesto dalla comparazione tra i fatti giudicati nei due processi, per tale natura preclusa al giudice di legittimità (in tal senso, Sez. 5, sent. n. 7953 del 30 marzo 1998 Rv. 211535 – 01).

Trattasi di orientamento pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il P.M. ricorrente per saltum ha espressamente e inequivocabilmente dedotto, tra l’altro, il vizio di cui all’art. 606, lett. e). cod. proc. pen. causato dalle carenze motivazionali ivi dedotte.