L’avvocato può “offendere” anche prima del giudizio (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza 29322 del 06-07-2023 ha stabilito che in tema di diffamazione, può configurarsi l’esimente di cui all’articolo 598, primo comma, cod. pen., in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali.

Nel caso esaminato l’avvocato in una lettera indirizzata al datore di lavoro aveva usato espressioni dure nei suoi riguardi.

La cassazione, dopo una doppia conforme, ha ritenuto che trova ingresso l’esimente prevista dall’articolo 598 comma primo c.p. anche negli scritti stragiudiziali che anticipano il giudizio in seguito instaurato.