Continuazione richiesta in sede esecutiva: poteri e doveri del giudice dell’esecuzione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 17901/2023, udienza del 14 marzo 2023, chiarisce che il giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. esercita in materia di quantificazione della pena i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall’art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena – da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).

Più volte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216; in senso conforme, vedi Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101).

Tale opzione ermeneutica si presenta come la sola rispettosa della disciplina del reato continuato così come interpretato dalle Sezioni unite e del dettato legislativo dell’art. 533 comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che “se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione“. Al di là della considerazione unitaria dei reati quod poenam, infatti, ciascun reato mantiene nella sostanza la propria autonomia ed è dunque necessario che la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite sia sempre riconoscibile al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione

autonoma dei singoli reati che lo compongono (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654).