Impugnazione: la volontà dell’imputato prevale sulla volontà del difensore (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 15652/2023 ha stabilito che in tema di impugnazioni, la volontà dell’imputato, cui compete la valutazione dei propri reali interessi e della convenienza della richiesta da fare, prevale su quella del difensore, sicché, in presenza di una formale dichiarazione dell’imputato che “rinuncia ai termini di legge” avverso la sentenza d’appello e richiede che la stessa “passi in giudicato”, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore. (Conf.: n. 1457 del 1993, Rv. 197183-01).
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso proposto dal difensore di C. inammissibile.
A tale riguardo va rilevato che l’imputato, con la successiva dichiarazione in data 15 novembre 2021, ha implicitamente rinunciato all’impugnazione, avendo richiesto espressamente il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nei suoi confronti. Tale dichiarazione, infatti, in quanto proveniente dall’imputato, prevale sull’atto di impugnazione proposto dal difensore, determinandone così la perdita di efficacia, secondo quanto previsto ai sensi degli artt. 571, comma 4 e 589 cod. proc. pen.
In proposito, la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che: “in tema di impugnazioni la volontà dell’imputato, cui spetta di valutare i propri reali interessi e la convenienza della richiesta da fare, prevale su quella del difensore (art. 570, comma primo ultima parte, e 571, comma quarto, cod. proc. pen.). Ne consegue che in presenza di una formale dichiarazione dell’imputato che “rinuncia ai termini di legge” avverso la sentenza d’appello e richiede che la stessa “passi in giudicato”, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore”. (Sez. 6, n. 1456 del 10/12/1993, dep. 1994, Rv. 197182 – 01).
L’inammissibilità così raggiunta riguarda anche le deduzioni difensive intese a negare efficacia alla dichiarazione dell’imputato.
La certezza della riconducibilità della dichiarazione all’imputato è data dal fatto che essa è stata raccolta da un pubblico ufficiale, nella Casa circondariale in cui C. si trova detenuto.