La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 24000 del 5 giugno 2023 ha ribadito che l’atto di impugnazione può non essere nativo digitale ma formato in maniera analogica e poi sottoposto a scansione per immagine in quanto nessuna norma prevede un obbligo di forma sanzionato con l’inammissibilità.
La Suprema Corte ha stabilito che deve essere cassata senza rinvio la sentenza che dichiara inammissibile la richiesta di riesame della misura cautelare laddove l’atto di impugnazione non è nativa digitale ma formato in modalità analogica e poi sottoposto a scansione per immagine, sulla quale risulta apposta la sottoscrizione digitale, dovendo ritenersi che nelle norme sul processo penale telematico non sia prevista in proposito una espressa sanzione di inammissibilità mentre l’aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale.
La decisione della Corte di cassazione ricalca la recente decisione della medesima sezione: Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 22708/2023, camera di consiglio dell’11 maggio 2023, che sempre in tema dell’impugnazione contenuta in un documento informatico che non rispetta lo standard previsto dal decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati aveva stabilito che: “È irregolare ma comunque valido l’atto di impugnazione non nativo digitale ottenuto mediante scansione di un documento cartaceo”.
…Impugnazione contenuta in un documento informatico
Il collegio decidente ha ricordato preliminarmente che il citato art. 24, comma 6-bis, dispone che, “fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale” e che, per gli allegati all’atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all’originale.
Ha osservato ancora che l’atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un “documento informatico” sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti.
…Requisiti del documento informatico
Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell’art. 24, dispone all’art. 3, comma 1, che il “documento informatico” deve rispettare i seguenti requisiti: “è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata“.
Ne consegue – chiarisce il collegio – che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell’emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il “documento informatico” è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l’acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente.
…Divergenza del ricorso al TDR dallo standard previsto
Nel caso in esame il ricorso al Tribunale del riesame non rispetta le forme regolamentari con cui deve essere generato il “documento informatico”, in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, é stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risulta essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell’immagine (operazione non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato), ed a quell’immagine è stata apposta anche la firma digitale.
In definitiva, nella specie, risulta essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 e dell’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. Si pone pertanto un profilo di inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, peraltro richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione.
…La divergenza non è sanzionata
Tale passaggio ulteriore non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell’emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell’emergenza prevedendo l’apparato sanzionatorio è, infatti, l’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, che dispone: “fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura 3 penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4“.
Il successivo comma 6-septies aggiunge che: “nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato”.
Tra tutte le previsioni dell’art. 24, comma 6-sexies, l’unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell’atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l’atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L’aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (per ipotesi analoghe Sez. 1, n. 32221 del 1/07/2022 n.m.).
…Inesistenza di carenze formali dell’impugnazione
Sotto diverso profilo, non si ravvisano nella specie carenze formali nell’impugnazione del che giustifichino una pronuncia di inammissibilità con riferimento ai requisiti formali dell’atto di impugnazione di cui all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. che, in combinato con l’art.581 cod. proc. pen., si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell’atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che risultano rispettati.
…Richiamo all’art. 111-bis cod. proc. pen.
Va infine evidenziato come, nella prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l’introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione al quale l’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l’entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), fa espresso rinvio all’art. 111-bis cod. proc. pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazioni a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare “concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.
Anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente (tale requisito risulta soddisfatto attraverso l’impiego della firma digitale), nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell’atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell’atto da trasmettere.
