Sentenza e omessa applicazione di una sanzione accessoria: emendabile con l’articolo 130 c.p.p.? (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 6588/2023 ha esaminato la questione dell’omessa applicazione di sanzione accessoria graduabile dal giudice e l’uso della procedura di correzione di errore materiale prevista dall’articolo 130 c.p.p.

La Suprema Corte ha stabilito che l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida).

Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla cassazione, per cui la procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (così, tra le tante: Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793- 01), tra cui l’ipotesi dell’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie aventi contenuto predeterminato (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Rv. 268106-01).

Ed infatti, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’omessa applicazione di una pena accessoria – ‘quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione né in relazione alla durata né in relazione alla specie, ma consegua ex lege alla pronuncia di condanna (e sia predeterminata da essa) – può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale, in quanto in tal caso l’omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata (così, espressamente, Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004, Rv. 228250-01).

Se tali, dunque, sono i presupposti richiesti per consentire la correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. della pronuncia di condanna con applicazione di una sanzione amministrativa accessoria precedentemente omessa, non può che conseguirne, ragionandosi in termini contrari, che non può essere ritenuto legittimo il ricorso all’indicata procedura laddove si tratti di dare applicazione ad una sanzione che non sia predeterminata e non consegua ex lege alla decisione di condanna, ma invece richieda una valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine alla sua applicazione, ovvero in relazione alla determinazione della sua durata.

Tale è, per l’appunto, l’ipotesi in esame, atteso che l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non rappresenta un’ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., atteso che una simile correzione si porrebbe quale emenda di un vero e proprio errore di giudizio, con inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione.

È già stato ritenuto, d’altro canto, con riguardo ad un’omologa fattispecie di sospensione della patente di guida conseguente alla commissione del delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., che la mancata applicazione di pena accessoria, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970-01).

Ne consegue, pertanto, in applicazione del disposto dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione da eliminarsi.