Appello cautelare: non è necessaria la dichiarazione o elezione di domicilio (di Riccardo Radi)

L’appello cautelare (articolo 310 cpp) è ammissibile senza la dichiarazione o l’elezione di domicilio introdotta dall’articolo 581 cpp con la riforma Cartabia.

Il principio di diritto è stato espresso dalla cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 22140 del 23 maggio 2023 che ha stabilito: deve escludersi l’applicabilità all’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo articolo 581 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione a giudizio, vale a dire la dichiarazione o l’elezione di domicilio, dovendo ritenersi che con le nuove norme, inquadrate nell’ambito dell’esigenza generale che ha ispirato la riforma del processo in absentia – ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato – il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado, il tutto ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità: esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare.

La cassazione sottolinea che nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 comma 13, lett. a) della legge n. 134/2022 il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio (che certamente è atto diverso dall’avviso di celebrazione dell’udienza camerale di cui all’articolo 127 c.p.p.).

Anche la norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. 150/2022, intitolato “disposizioni transitorie in materia di assenza” stabilisce che disposizioni di cui all’art. 581 comma 1-ter e 1-quater si applicano “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

È chiarissima, dunque, l’esclusione dell’ordinanza cautelare dall’ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze.

Deve quindi escludersi l’applicabilità dell’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo articolo 581 c.p.p. per la notifica del decreto di citazione a giudizio.