Sospensione condizionale pena: in appello possibili modifiche peggiorative anche in assenza di impugnazione specifica del PM (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9063 depositata il 2 marzo 2023 ha stabilito che non incorre nel divieto di “reformatio in peius” la Corte d’appello che, in difetto di appello sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen.

Il tema della possibilità o meno per il giudice dell’impugnazione di subordinare la sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, cod. proc. pen., è stato oggetto di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, incorre nel divieto di “reformatio in peius” la Corte d’appello che abbia disposto la revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui modifichi, in senso peggiorativo, le modalità di applicazione del beneficio condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. (Sez. 2, n. 34727 del 30/6/2022, Rv.283845-02).

Sia pur pronunciando su una fattispecie diversa, sembra esprimere un principio convergente con quello sopra indicato anche Sez. 5, n. 11738 del 30/1/2020, Rv. 278929, che, con riguardo alla subordinazione della sospensione al risarcimento del danno, ha statuito che il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo.

Di diverso avviso, invece, è altra parte della giurisprudenza, propensa a ritenere che l’imposizione di uno degli obblighi contemplati dall’art. 165 cod. pen., in quanto idonei ad aggravare il complessivo trattamento sanzionatorio, non potrebbe essere disposto d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, in assenza di appello da parte del pubblico ministero.

In tal senso si è ritenuto che sia illegittima, perché peggiorativa per l’imputato ed adottata in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione disposta d’ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 2, n. 12789 del 13/2/2020, Rv. 279033).

In senso conforme si era espressa anche una più risalente pronuncia secondo cui violerebbe il divieto di reformatio in peius, la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 30557 del 15/7/2011, Rv. 251041).

La prima soluzione, secondo cui la sottoposizione ai lavori di pubblica utilità disposta d’ufficio non determina la violazione del divieto di reformatio in peius, appare preferibile, in quanto si pone in continuità con i consolidati principi elaborati in relazione alla revoca della sospensione condizionale e, quindi, ad un provvedimento ancor più gravoso per l’imputato.

Per costante giurisprudenza, il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia„ in applicazione del comma 1- bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez.6, n.49115 del 17/10/2022). Applicando tale principio alle ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata illegittimamente disposta, in assenza della necessaria subordinazione ad una delle condizioni previste dall’art. 165 cod. pen., si deve ritenere che il giudice ben potrebbe disporre direttamente la revoca della sospensione condizionale della pena, anziché limitarsi ad imporre la condizione illegittimamente omessa.

In buona sostanza, se si ritiene di dare continuità al principio per cui la revoca della sospensione può essere disposta anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, a maggior ragione si deve ritenere legittima la mera subordinazione alla condizione prevista ex art. 165 cod. pen.

Tale soluzione, peraltro, garantisce un risultato maggiormente vantaggioso per l’imputato che, in luogo della revoca del beneficio, viene sottoposto ad un regime che, sia pur meno favorevole rispetto all’omessa indicazione della condizione, è comunque più vantaggioso rispetto alla revoca tout court della sospensione.

In conclusione, deve affermarsi il principio secondo cui non incorre nel divieto di “reformatio in peius” la Corte d’appello che, in difetto di appello sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio condizionandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen.

Occorre considerare, inoltre, che a tale conclusione si giunge anche valorizzando un ulteriore e diverso profilo, concernente la possibilità di ritenere la “non opposizione” allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità implicitamente manifestata dall’imputato che richieda, sia pur genericamente, la sospensione condizionale della pena, come verificatosi nel caso in esame.

Anche su tale aspetto deve segnalarsi l’esistenza di orientamenti non univoci circa la possibilità di ritenere il consenso dell’imputato alla sottoposizione ai lavori di pubblica utilità implicitamente contenuto nella richiesta di sospensione condizionale della pena.

Secondo l’orientamento maggioritario, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato, che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’alt. 165 cod. pen., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 2/2/2021, Rv. 280712; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Rv. 278725; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019Rv. 276248).

In senso difforme, si è ritenuto che la sospensione condizionale della pena subordinata all’obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non può prescindere dalla non opposizione dell’imputato, manifestata personalmente dal medesimo, anche quando il beneficio previsto dall’art. 163 cod. pen. è concesso a persona che ne abbia già usufruito (Sez. 5, n. 7406 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259517; Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018, Rv. 273320).

La “non opposizione” può essere dunque implicitamente desunta anche dalla circostanza che l’imputato abbia invocato incondizionatamente il riconoscimento del beneficio pur sapendo che, avendone già usufruito, potrà essergli accordato per legge solo in maniera condizionata ed anche imponendogli la prestazione dell’attività lavorativa.

Occorre precisare, peraltro, che tale soluzione non trova ostacolo nella recente sentenza resa dalle Sezioni unite che, pronunciando in relazione al procedimento speciale di cui all’art. 444 cod, proc. pen., hanno affermato che l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo, Rv. 283191).

Tale principio è stato affermato sottolineando la peculiare natura del patteggiamento, nell’ambito del quale l’accordo tra le parti giunge a disciplinare anche aspetti che, altrimenti, sarebbero rimessi alla discrezionalità del giudice.

Con riferimento al giudizio ordinario, quindi, rimane preferibile la tesi secondo cui la richiesta di sospensione condizionale comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dalla legge, proprio perché in tale ipotesi si tratta di aspetti che sono in ogni caso sottratti alla determinazione delle parti e rimesse al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso e dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione.

Il suddetto principio determina rilevanti conseguenze in ordine alla tematica concernente la sussistenza o meno della violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui la subordinazione agli obblighi venga disposta dalla Corte di appello. Invero, se si ritiene che la richiesta di sospensione condizionale presuppone – quale implicito ed indefettibile requisito – anche l’accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen., ne consegue che l’imputato non può lamentare alcunché rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto la sospensione condizionale della pena.