Rivelazione ed utilizzazione segreti di ufficio: quando, come e perché (di Riccardo Radi)

Un reato spesso contestato a sproposito il 326 c.p. che merita un breve inquadramento ermeneutico con particolare riferimento all’oggetto della condotta criminosa.

La norma contempla due autonome fattispecie di reato che possono anche concorrere tra loro, ovvero la rivelazione, anche colposa, da parte del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di un pubblico servizio, della notizia d’ufficio, destinata a rimanere segreta, e l’utilizzazione di detta notizia.

La giurisprudenza della cassazione è pervenuta al coordinamento delle due norme in considerazione sia del diverso lessico adottato dal legislatore (rivela – si avvale) che di argomentazioni di carattere sistematico e teleologico, ravvisando la fattispecie di cui al primo comma anche nell’ipotesi in cui la rivelazione sia fatta per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui all’articolo 326 c.p.

E’ stata, invece, ravvisata la fattispecie contemplata dal terzo comma nel caso in cui sussista un autonomo e diretto sfruttamento da parte dell’intraneus, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete, per profitto patrimoniale o non patrimoniale (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, Rv. 278326).

Si tratta di un reato proprio e di pericolo concreto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).

Ne consegue che il reato non sussiste non solo nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, o di notizie futili o insignificanti (Sez. 6, n. 49526 del 3/10/2017, Rv. 271565), ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie d’ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute (Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, Rv. 244480).

Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce, dunque, il presupposto della fattispecie incriminatrice; la sua osservanza costituisce, infatti, lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenuto degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007, Rv. 237605).

Secondo la costante ermeneusi della Suprema Corte, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale norma prevede che “l’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.

Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza della cassazione, ha affermato che la nozione di “notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Rv. 254593; Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/04/2007, Rv. 237605; Sez. 6, n. 7483 del 04/03/1998, Rv. 211244).

Con riferimento alle indagini penali tale disposizione va integrata con la specifica previsione contenuta all’art. 329 cod. proc. pen. che disciplina specificamente l’obbligo del segreto in relazione agli atti del procedimento penale.

In questo quadro, gli atti svolti anteriormente all’inizio del procedimento penale, strumentali all’acquisizione della notizia di reato ed alla sua iscrizione nell’apposito registro non rientrano tra le attività di indagine di cui all’art. 329 cod. proc. pen., che presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Tuttavia, deve ribadirsi che tali attività rientrano, comunque, tra quelle rispetto alle quali gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti al segreto d’ufficio, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell’art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, sostituendo l’art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ha imposto all’impiegato dello Stato l’obbligo del segreto d’ufficio relativamente a provvedimenti od operazioni amministrative ovvero a notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni (Sez. 6, n. 5843 del 21/04/1998, Rv. 210655).