Omessa citazione testi dell’accusa e decadenza del Pm dalla prova: come eccepirla da parte della difesa? (di Riccardo Radi)

Avete mai visto un giudice dichiarare il Pm decaduto dalla prova testimoniale per l’omessa citazione dei testi? Mai o quasi mai eppure avviene di sovente quando è la difesa che non provvede all’incombente.

Nei casi di omessa citazione dei testi del Pm cosa può fare il difensore dell’imputato per eccepire la decadenza dalla prova precedentemente ammessa?

A questo interrogativo rispondiamo esaminando la recente sentenza della cassazione sezione 3 numero 45424 depositata il 30 novembre 2022 che ha rilevato in tema di mancata decadenza dalla prova testimoniale del P.M. che non aveva provveduto alla citazione, che sulla questione “vi è un netto contrasto in giurisprudenza“, richiamando sia l’indirizzo favorevole alla prospettazione difensiva (su cui v. Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758 – 01), sia quello contrario, accolto in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 – 01, secondo cui “la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l’audizione del teste già ammesso ad un’udienza successiva”).

Quindi sussiste un palese contrasto in seno alla Corte nomofilattica.

La difesa dovrà in caso di omessa citazione dei testi da parte del Pubblico Ministero tempestivamente e quindi immediatamente dedurre a verbale la decadenza dalla prova e far riferimento alle decisioni della cassazione numero 31541 del 2020 sezione 4 e numero 20502 del 2019 sezione 5 che ha stabilito l’orientamento: “‘secondo cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/2/2013, Rv. 255548) sicché legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei predetti testi (Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Rv. 270170; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Rv. 261922)”.

In senso conforme, indichiamo una nutrita giurisprudenza che abbiamo ricercato e poniamo a disposizione dei lettori di Terzultima Fermata.

Le sentenze indicate hanno affermato che in tali casi legittimamente il giudice provvede a revocare l’ammissione dei predetti testi: Sez. 5, n. 20502 del 14/1/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, M. Rv. 277390Sez. 6 n. 46470 del 20/2/2019, M., Rv. 277390 e Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017 dep. 2018, Marsilio, Rv. 271939 nelle cui motivazioni la Cassazione, nel ribadire che il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti, hanno affermato che, pertanto, lo stesso ha natura perentoria; Sez. 4, n. 22585 del 25/1/2017, Rv. 270170; Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Sez. 6, n. 2324 del 07/01/2015, Rv. 261922, Sez. 2 del 27 febbraio 2013, n. 14439, Rv. 255548, secondo cui il termine fissato dal giudice per la citazione dei testimoni “è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria“; Sez. 3 del 7/3/2012, n. 28136, Rv. 253652, che ha posto in evidenza l’onere, gravante sulla difesa, di provvedere alla citazione dei testi, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal giudice.

Convince tale principio -come si legge in tali pronunce- in quanto il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa negli artt. 468, 495 e 496 cod. proc. pen., e risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi di ragionevole durata del processo e di oralità e immediatezza nell’assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo.

Né l’attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all’omessa citazione per un’udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. 111 Cost.) o equo (art. Cedu)”

Dopo l’eccezione sarà interessante esaminare come il giudicante procederà, certamente qualsiasi soluzione troverà per non dichiarare la decadenza della pubblica accusa influenzerà il prosieguo del procedimento e porrà la difesa in una posizione di non subalternità al momento della citazione dei suoi testi precedentemente ammessi.

Ricordiamo che in tema di prova testimoniale è viziata da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016 – dep. 18/01/2017, Mignogna e altro, Rv. 26905001)

Tuttavia è noto che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017 – dep. 29/11/2017, Rv. 27173201).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585-01), come è avvenuto nel caso in esame.