Tenuità del fatto: inapplicabilità in caso di condizioni di minorata difesa della vittima (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 42057/2022 ha ribadito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., non è applicabile nel caso in cui l’agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze “di tempo” e “di luogo”, contemplate dall’art. 61 comma primo n. 5 c.p.

La Suprema Corte ha premesso che l’art. 131 bis cod. pen. prevede che l’offesa “non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.

Il Tribunale ha applicato la causa di non punibilità, pur ritenendo sussistente la circostanza aggravante ritenendo che la truffa contestata all’imputato, aggravata dall’abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità.

La Suprema Corte ha evidenziato che così opinando, però, il giudice è incorso nella violazione di legge denunciata dal ricorrente.

L’art. 131 bis cod. pen., infatti, non limita alle condizioni della vittima la condizione ostativa e la circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma numero 5), cod. pen., disposizione richiamata dall’art. 640, secondo comma n. 2 bis, cod. pen., fa riferimento all’agente che abbia “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Erroneamente il Tribunale, con una interpretazione contrastante con l’inequivoco significato della legge, ha limitato l’operatività della preclusione costituita dall’approfittamento “delle condizioni di minorata difesa della vittima” alle sole “circostanze di persona”.

L’art. 131 bis cod. pen. utilizza la locuzione: “anche in riferimento all’età”, che è la medesima di quella prevista dall’art. 61, primo comma numero 5), cod. pen., norma che contempla tutte le ipotesi di minorata difesa, cosicché sarebbe priva di fondamento una interpretazione che limitasse alle sole condizioni soggettive della vittima l’elemento ostativo al riconoscimento della offesa come “di particolare tenuità” e, conseguentemente, all’applicazione della causa di non punibilità.

Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 5, n. 50171 del 30/09/2019, non mass.).

La Corte, in applicazione del principio enunciato e ritenendo illegittimo il riconoscimento sia dell’aggravante contestata che della causa di non punibilità, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello competente.