
Appostarsi all’esterno di un luogo di lavoro per scattare foto e sorvegliare con un binocolo i dipendenti configura il reato previsto dall’articolo 660 c.p.
Il reato di molestia è integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia ed è, dunque, connotata sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo o di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 18894/2022 ha premesso che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o molestia (Sez.1 n. 3758 del 07/11/2013. dep. 2014, Rv. 258260), va sottolineato che la fattispecie contravvenzionale è integrata da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia ed è, dunque, connotata sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo o di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione.
Inoltre, sottolinea la Suprema Corte, sotto il profilo soggettivo, non rilevano le convinzioni di operare per un fine non biasimevole o per la soddisfazione di un proprio diritto.
L’elemento soggettivo del reato, va identificato nella coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell’oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare il soggetto che la subisce, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi dell’agire, l’eventuale convinzione della gente di operare per un fine non biasimevole o, addirittura, per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 2004, Rv. 226992; Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Rv. 256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Rv. 274537).

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