
Si segnala ai lettori che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato e trasmesso alla Presidenza il testo con le sue proposte per la conversione del d.l. n. 162/2022.
Il testo medesimo è allegato in calce al post.
Tra le varie modifiche proposte, è compresa una robusta riformulazione della fattispecie incriminatrice che il citato d.l. aveva inserito nel nuovo art. 434-bis, denominato Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Il suo posto dovrebbe essere preso dall’altrettanto nuovo art. 633-bis cui è riservata la diversa denominazione Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica.
Questo è il nuovo testo proposto dalla Commissione Giustizia:
Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
Va poi evidenziato che nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia è stata soppressa la norma che, aggiungendo la lettera i-quater all’art. 4, comma 1, Codice antimafia, consentiva l’applicazione di misure di prevenzione agli indiziati del nuovo reato.
Un approfondimento a parte meriterebbe la parte del testo che interviene sulla regolamentazione del divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
La materia è come sempre incandescente e pare opportuno discuterne quando si potrà contare sul testo definitivo.

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