Spendita di monete falsificate e attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità articolo 62 n. 4 c.p.: la rilevanza del bene giuridico tutelato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 42886 depositata il 10 novembre 2022 ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 c.p. in caso di falso nummario non si può prescindere dalla comparazione dell’entità del lucro con la lesione del bene giuridico tutelato.

Fatto

L’imputata è stata condannata dalla Corte di Appello di Caltanissetta per il reato di cui all’ art. 455 in relazione all’art. 453 cod. pen. per la detenzione di due banconote contraffatte, una di 10 e l’altra di 50 euro.

Ricorreva in cassazione il difensore lamentando il mancato riconoscimento dell’articolo 62 n. 4 c.p.

Decisione

La Suprema Corte ha premesso che secondo quanto hanno affermato le Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, rv. 279499 – 01). Con la conseguenza che essa è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, però tale circostanza è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. F, Sentenza n. 34651 del 02/08/2016, Rv. 267679 – 01, Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014 – dep. 03/03/2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Rv. 257545).

Ai fini della determinazione del danno in caso di falso nummario, possono dunque assumere rilievo le variabili del caso concreto, trattandosi comunque di reato che può essere dettato da motivo di lucro, ma la valutazione della speciale tenuità del lucro, tuttavia, trattandosi comunque di reato contro la fede pubblica, non può prescindere dalla comparazione dell’entità del lucro con la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. e nel caso di specie, alla detenzione delle banconote di 50 e 10 euro (quest’ultima spesa), complessivamente considerate – stante la medesimezza del contesto – non può riconnettersi né un lucro né soprattutto un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità dal momento che la possibilità della reiterazione dello smercio comporta il potenziale perpetuarsi dell’offesa della pubblica fede, con la conseguenza che la sua messa in pericolo non è proporzionata alla tenuità del vantaggio che l’imputata si proponeva di conseguire (che per assumere rilievo ai fini che occupano dev’essere quindi davvero modesto).

In altri termini l’attenuante risulta inapplicabile perché non si può affermare che nel caso di specie il danno, o la situazione di pericolo, sia stata di speciale tenuità.