Impugnazione del PM: l’inosservanza dell’obbligo di notificare la stessa alle parti private non produce alcun effetto sul rapporto processuale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 42889 depositata il 10 novembre 2022 ha stabilito che l’omessa comunicazione alle parti private dell’impugnazione del pubblico ministero non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

A riguardo della comunicazione alle altre parti dell’impugnazione del P.M., una isolata pronuncia della Cassazione sostenne che, poiché l’art. 584 cod. proc. pen. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell’altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall’impugnante principale, la mancata notificazione all’imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale (Sez. 5, n. 11017 del 17/06/1999 – dep. 28/09/1999, Rv. 214485).

Tale pronuncia è rimasta isolata ed è stata presto dimenticata ed ora, la costante giurisprudenza di legittimità è dell’avviso che l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce né l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all’art. 591 cod. proc. pen., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all’art. 178 cod. proc. pen..

L’unico effetto dell’omissione è quello di non fare decorrere il termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (ex multis, Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003 – dep. 19/12/2003, Rv. 227008; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 – dep. 26/01/2010, Rv. 245859).

Successivamente, sia pure in un obiter dictum, le Sezioni Unite hanno ribadito che la omissione della notifica dell’avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall’art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell’obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 19/01/2011, Rv. 248868, in motivazione).

E tale statuizione è stata confermata anche sostenendosi che l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013 – dep. 29/11/2013, Rv. 257482).

Quindi la cassazione conclude che l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.