Differimento della riforma Cartabia: il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità costituzionale

Con ordinanza in data odierna (allegata in calce al post), il Tribunale penale di Siena in composizione monocratica ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, sollevando la questione di costituzionalità come di seguito testualmente esposta:

Alla luce delle ragioni sopra elucidate, che giustificano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui proposta, deve pertanto disporsi la sospensione del presente giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, per contrasto con gli articoli 73, terzo comma, e 77, secondo comma, nonché con il coordinato disposto degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia all’articolo 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sia all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

7.2.– Si tratta di una questione articolata su piani e livelli distinti, ma tuttavia legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità logica.

7.3.– La norma che si ricava dal denunciato articolo, infatti, in via preliminare contrasta con la previsione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per essere stato adottato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 in palese difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che legittimano ed abilitano il Governo ad esercitare funzioni legislative, desunto e ricavato dall’assenza di un’unitaria finalizzazione delle eterogenee norme in esso raccolte e, quindi, di una complessiva ratio giustificativa del medesimo.

7.4.– Segue poi, in ordine logico, il menzionato contrasto con l’articolo 73, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendosi un (nuovo) termine di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si interferisce su una disciplina di rango costituzionale qual è quella relativa alla formazione delle leggi e degli atti ad esse equiparati, costituita in particolare dalla fase cd. integrativa dell’efficacia di tali atti, benché la norma interferente sia concretamente inidonea ad operare valide deroghe a disposizioni della Costituzione, essendo contenuta in un atto avente rango e valore di legge.

7.5.– Da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge 162 del 2022 contrasta, altresì, con il coordinato disposto degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia all’articolo 7, primo paragrafo, CEDU, sia all’articolo 15, primo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui, stabilendo un (nuovo) termine di vacatio legis al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, impedisce di applicare, a decorrere dal 1° novembre 2022, le modifiche mitigatrici disposte all’art. 2, primo comma, lettere e) ed n) del citato d.lgs., precludendo così il riconoscimento di già maturate fattispecie estintive della punibilità, in evidente assenza di sufficienti ragioni che possano giustificare il diverso e più deteriore trattamento penale che consegue alla vigenza della censurata disposizione“.