
La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 42894 depositata il 10 novembre 2022 ha esaminato la questione relativa ai poteri del GUP di qualificare correttamente il fatto, sotto il profilo giuridico che non può mai trasformarsi in modifica dell’imputazione.
Fatto
Nel corso dell’udienza preliminare dinanzi al Tribunale, il PM modificava una delle imputazioni ascritte ad A.V. + altri, nel senso che, in luogo del delitto di concorso, quali componenti del collegio sindacale di B.H. s.p.a. e B. s.r.I., nei reati bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestava il reato di concorso in bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto omettendo di fare denuncia ex art. 2409 cod. civ., contestazione, questa, comprensiva anche dell’originaria imputazione di cui al capo b), relativa a un’ipotesi di bancarotta semplice.
Il GUP, ritenuta allo stato degli atti corretta l’originaria contestazione, respingeva la richiesta e, all’esito dell’udienza, emetteva decreto che dispone il giudizio.
Avverso l’indicata ordinanza e il conseguente decreto che dispone il giudizio del GUP
hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto i difensori degli imputati denunciandone l’abnormità, sotto il profilo strutturale, per la singolarità del contenuto, che esula dagli aspetti demandati al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, e sotto quello funzionale, essendo stato il provvedimento adottato fuori dei casi consentiti in quanto il potere di formulare l’imputazione è demandato al p.m. e non GUP che, nel caso di specie, non si è limitato a valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma ha modificato l’imputazione, a fronte dell’iniziativa del P.M., che, all’esito di una globale rivalutazione della vicenda, aveva di fatto escluso, per i ricorrenti, l’originaria ipotesi di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, senza limitarsi a una mera riqualificazione dei fatti originariamente contestati.
Decisione
La Suprema Corte premette che è necessaria una sintetica ricognizione della disciplina della modificazione dell’imputazione dettata dall’art. 423 cod. proc. pen. Il comma 1 dell’art. 423 cit. riguarda – oltre ai casi di emersione di un reato connesso o di una circostanza aggravante, qui non rilevanti – l’ipotesi che nel corso dell’udienza preliminare il fatto risulti diverso da come descritto nell’imputazione.
Per “fatto”, ai sensi della disciplina in esame, deve intendersi «un dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617 – 21).
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, la nozione di “fatto diverso”, che legittima l’iniziativa modificatrice del PM indipendentemente dal consenso dell’imputato, è quello con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d’imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali, sicché, se questi sono alterati, si tratta di un fatto nuovo (Sez. 4, n. 5405 del 10/02/1998, Rv. 210845).
Da tale, più restrittiva, nozione si discosta quella, elaborata – in una prospettiva funzionale – sul terreno del principio di correlazione tra accusa e sentenza, secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, rv. 248051; nello stesso senso, Sez. U, n. 16 del 1996, cit.).
L’ordinanza impugnata non qualifica l’oggetto della modifica dell’imputazione in termini di “fatto nuovo”, ma si limita ad affermare la “correttezza” delle imputazioni così come formulate nella richiesta di rinvio a giudizio.
Dalle ipotesi di modifica dell’imputazione, va tenuta distinta la – mera – diversa qualificazione del fatto, in quanto «la modifica dell’imputazione rientra nell’esercizio dell’azione penale e, quindi, è attribuita al potere-dovere del pubblico ministero non del giudice; tuttavia, quest’ultimo può sempre dare al fatto una diversa qualificazione.
Infatti, il giudice non può modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma, anche in sede di udienza preliminare, può dare al fatto il nomen juris che ritiene corretto.
Il potere del giudice di qualificare correttamente il fatto, sotto il profilo giuridico, si risolve nella esatta applicazione della legge, sicché non tollera limitazioni, così come non deve essere specificamente previsto, proprio perché è un connotato dell’esercizio della giurisdizione» (Sez. 6, n. 28481 del 17/04/2012, Rv. 253695).
La cassazione rileva che, a fronte dell’iniziativa del P.M. nei termini già indicati, il “rigetto” del GUPha presupposto, in buona sostanza, un giudizio di erroneità della modifica dell’imputazione e ha comportato una modifica del fatto così come successivamente contestato dal P.M.
Si versa, dunque, in ipotesi di abnormità che, come rimarcato dalle Sezioni unite di questa Corte, <<più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, integra sempre e comunque uno “sviamento dalla funzione giurisdizionale“, non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall’ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto>>.
Nel caso di specie, la modifica del fatto sostanzialmente operata dal G.U.P. dà corpo a un’ipotesi di abnormità per carenza di potere in astratto, che ricorre quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590).
Pertanto, nei confronti dei ricorrenti – nonché, per l’effetto estensivo, nei confronti di C.C. – l’ordinanza assunta all’udienza del 06/04/2022 e il decreto che dispone il giudizio devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al GUP per l’ulteriore corso.

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