SRL unipersonali e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

Un tribunale ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla liquidatrice e legale rappresentante di una SRL unipersonale avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente di una somma rilevante, considerata frutto del delitto di peculato, disposto nei confronti degli indagati di tale delitto su beni immobili di proprietà della società.

Tale sequestro era stato giustificato sul fatto che la totalità delle quote sociali apparteneva ad una delle indagate, considerata mero prestanome del fratello.

La liquidatrice ha fatto ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato assegnato alla sesta sezione penale della Corte suprema che lo ha definito con la sentenza n. 32581/2022 in esito all’udienza dell’11 maggio 2022.

Il collegio ha accolto il ricorso osservando che la SRL unipersonale “è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che ha una sua organizzazione e una sua struttura”.

Questa tipologia societaria differisce quindi dalle imprese individuali che “possono anche avere un’organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti”.

Posta questa premessa, è stato conseguenziale riconoscere che “In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente vi è la stringente necessità che i beni oggetto delle misura cautelare reale appartengano al soggetto responsabile dell’illecito; la più volte affermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce infatti di esercitare il potere ablatorio – e il prodromico potere cautelare- nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla commissione dell’illecito”.

Ed è stato spiegato che “Ciò spiega la ricorrente affermazione per cui, in tali casi, il sequestro e la confisca deve riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato […] Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo; devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest’ultimo. Ciò che deve essere provato è l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità “apparente” al fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo all’autore del reato, con l’ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio”.

Messe in cambio le coordinate concettuali della questione, il collegio ha rilevato che l’ordinanza impugnata non aveva assolto gli oneri dimostrativi che ne derivavano.

Non erano chiariti infatti gli elementi in grado di sorreggere la tesi che l’intestataria delle quota sociali fosse soltanto una prestanome né si spiegava perché le funzioni gestorie del fratello equivalessero ad un potere di fatto sulla SRL.

“Ciò che non è stato compiuto” – sottolinea il collegio – “è un accertamento sulla organizzazione della società, sulla storia dell’ente, sulla attività in concreto posta in essere da questo al momento in cui i fatti sarebbero stati commessi, sulla dimensione della impresa, sui rapporti tra socio unico e società e tra socio unico e [suo fratello, espressione sostituita alle generalità dell’interessato a tutela della sua privacy, NDA], sulla esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.

L’ordinanza è stata pertanto impugnata con rinvio. Per chi desiderasse un ulteriore approfondimento sulla natura e sull’autonomia delle SRL unipersonali, rinvio a V. Giglio, L’enigma delle SRL unipersonali nel rapporto con la responsabilità degli enti: nota a Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 45100/2021, in Percorsi Penali a questo link.