La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 29130/2026 ha ricordato che i redditi provento di reato devono essere dichiarati al fisco.
In tema di reati tributari, integra il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi anche quando questi sono costituiti da proventi da reato, sia perché gli stessi, se non già sottoposti a sequestro o a confisca penale, rientrano, ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito imponibile di cui all’art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sia perché la fattispecie incriminatrice non è circoscritta alle condotte relative ai soli redditi di provenienza lecita, sia perché, in materia, non sono configurabili i presupposti per l’operatività del principio “nemo tenetur se detegere”.
Fattispecie relativa a redditi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti.
L’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede:”Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi … devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.”.
Tali proventi illeciti sono qualificati dal sistema tributario come “redditi diversi” e sono soggetti all’ordinaria imposizione fiscale, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e versamento, prevedendo l’art. 1 d.P.R. n. 600/1973 che sono tenuti alla dichiarazione tutti i soggetti che possiedono redditi e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In tal senso si è ripetutamente espressa la Suprema Corte, rilevando che i redditi provento di reato devono essere dichiarati al fisco, posto che il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l’incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di redditi provento da reato, senza che il contribuente possa invocare, come meglio si vedrà di qui a breve, a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere (Sez. 7, n. 3382 del 11/12/2025, (dep. 2026), Bettezzi; Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 – 02, relativa alla fattispecie ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000).
