La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 38925/2026 ha ricordato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131- bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima.
Nel caso in esame, con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte distrettuale ha ritenuto che ne mancassero i presupposti, alla luce della concreta modalità dell’azione visto che R., senza comunicare all’autorità preposta ai controlli la difficoltà di convivenza nell’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari, era stato trovato presso la madre, a distanza di oltre 9 km dal luogo di detenzione, soltanto grazie alla geolocalizzazione dovuta all’installazione del braccialetto elettronico, da ciò escludendosi, con argomenti completi e logici, che il fatto fosse “di particolare tenuità”.
Come correttamente ritenuto dal Procuratore generale, detto argomento è pienamente conforme all’orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01) secondo il quale «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131- bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima”.
La valutazione deve essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, atteso che la recidiva di per sé non è ostativa (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2017, Sciammacca), il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
L’esiguità del disvalore è, infatti, l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.
