Principio di immutabilità del giudice: si estende anche alla discussione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27084/2026, 11 giugno/17 luglio 2026, ha affermato che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione; la natura assoluta e insanabile della nullità impedisce che la parte possa prestare consenso alla mancata rinnovazione della discussione; tuttavia, la rinnovazione non è dovuta quando, ripetuta dal collegio diversamente composto la relativa sequenza procedimentale, non venga richiesta dalla parte legittimata.

Il ricorrente eccepisce l’invalidità della sentenza per inosservanza del principio di immutabilità del giudice, presidiato dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale: «Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento».

Dagli atti presenti nel fascicolo, cui il collegio ha accesso dovendo risolvere una questione processuale (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che il processo di appello si è svolto come segue.

Fissata l’udienza, è stata disposta la trattazione orale in accoglimento dell’istanza dei difensori. All’udienza del 16 ottobre 2024, dinanzi al collegio composto da A, B e C, sono state acquisite, con il consenso della difesa, le sentenze emesse dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 15 novembre 2023 e il 12 ottobre 2022. Quindi si è svolta la discussione: il Procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza; il difensore ha “insistito nei motivi di appello”.

La Corte ha rinviato “per le repliche e la decisione” all’udienza del 31 marzo 2025. Il processo ha subito un ulteriore rinvio “per la complessità del processo e il carico di udienza”.

All’udienza del 3 novembre 2025 il collegio, nella sua mutata composizione (A, B e D), ha dato la parola alle parti, che hanno dichiarato di “non avere repliche da svolgere”, e, all’esito, ha deliberato la sentenza qui impugnata.

Come osserva Sez. 5, n. 17741 del 13/02/2026 non mass., sulla questione si è sviluppata una composita riflessione ermeneutica abbastanza, difficilmente sistematizzabile perché condizionata dal caso in concreto deciso.

È quindi opportuno fissare i dati processuali di base che caratterizzano la presente fattispecie. Si verte in un giudizio di appello relativo alla pronuncia di una sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato “condizionato” di primo grado, caratterizzato, però, dall’assenza di attività istruttoria, posto che la persona offesa, sentita ex art. 197-bis, cod. proc. pen., si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto si ricava dal verbale di udienza del 16 ottobre 2024 la discussione è consistita nella richiesta del Procuratore generale di conferma della sentenza impugnata e nella dichiarazione del difensore di riportarsi ai motivi di appello.

Va poi chiarito che il collegio (A, B e D) che ha deliberato la sentenza ha partecipato a un segmento della discussione, in quanto all’udienza del 16 ottobre 2024 la discussione non si era conclusa, perché era stato disposto rinvio per repliche.

Ed è vero che se il PM non replica, la difesa nulla può aggiungere, tuttavia, nel caso di specie, dal verbale di udienza del 3 novembre 2025 risulta che la parola è stata data non soltanto al PM, ma a tutte le parti, le quali non hanno formulato richieste.

Muovendo da questa situazione concreta, va osservato che la sesta sezione, con la sentenza n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 273006 – 01, ha dichiarato la nullità della sentenza di appello, per violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in un caso in cui le parti avevano discusso e concluso dinanzi ad un collegio che aveva rinviato per repliche ad altra udienza e questa era stata tenuta da un collegio in diversa composizione che aveva deciso senza procedere alla rinnovazione della discussione; e ciò sul rilievo che il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione.

Questa pronuncia si interroga sul valore da attribuire al silenzio della parte che formalmente non chieda la rinnovazione e, collocandosi nel panorama giurisprudenziale ancora totalmente illuminato dalla sentenza delle Sezioni unite Iannasso (n. 2 del 15/01/1999), sposa la soluzione che ravvisa una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 525 cod. proc. pen., allorché le parti non abbiano tenuto un comportamento univocamente interpretabile come rinuncia alla rinnovazione.

Già la sentenza Sez. 5, n. 48510 del 21/11/2013, Rv. 257717-01 aveva esteso la previsione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. anche al giudizio di appello celebrato in camera di consiglio a seguito dell’impugnazione di una sentenza emessa all’esito di rito abbreviato.

Su altro versante, invece, si collocano quelle decisioni che reputano applicabile il principio di immutabilità del giudice solo al giudizio dibattimentale e non a quello di abbreviato governato dal diverso principio di immediatezza, che è liberamente rinunciabile dalle parti (Sez. 2, n. 32367 del 17/07/2013, Rv. 256559 – 01, nel medesimo senso Sez. 4 n. 38782 del 18/09/2025, non mass.).

L’apparente discrasia, spesso ancorata alla peculiarità delle situazioni esaminate, può essere ricomposta grazie alle considerazioni svolte dalle Sezioni unite Bajrami (n. 41736 del 30/05/2019, successiva all’intervento interpretativo di Sez. 6 Mancini), che, pur dopo la modifica dell’art. 495 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, conservano tuttora validità (cfr. sul punto l’ampia analisi svolta da Sez. 3, n. 12356 del 16/01/2025), anche per l’acuta e approfondita analisi ermeneutica consegnata all’interprete.

Va premesso che la formulazione letterale dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone che alla deliberazione concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

La fase del dibattimento comprende, secondo lo schema del codice di rito, anche la discussione.

Il principio della identità tra giudice dinanzi al quale si svolge la discussione e giudice che decide, per la sua vocazione generale, è applicabile anche al giudizio abbreviato.

Su tali presupposti può svilupparsi il ragionamento che segue e che viene modulato, anche testualmente, su alcuni decisivi passaggi motivazionali delle Sezioni unite Bajrami.

La sanzione di nullità assoluta comminata per l’inosservanza dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione, poiché, ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge».

Ne consegue che, in caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della relativa sequenza procedimentale.

Questo però non significa che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, debba compiere nuovamente in toto l’attività dibattimentale svolta dal precedente collegio, e quindi, per quanto qui interessa, debba rinnovare la discussione.

Ciò in quanto le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste.

Pertanto, va tenuta certamente ferma l’irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione del principio d’immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile.

È tuttavia legittimo, e anzi doveroso, valorizzare l’inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito, ovvero, per quanto qui interessa, che, pur messe nelle condizioni di farlo, non abbiano domandato di “rinnovare” la discussione.

Alla mancata rinnovazione della discussione non si può prestare consenso; essa, però, non è dovuta se, ripetuta la relativa sequenza procedimentale, non è chiesta dalla parte legittimata. Si tratta di un diritto costruito come potestativo, esercitabile a domanda. Nella specie il collegio che ha deliberato la sentenza ha celebrato un’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé (il 3 novembre 2025) e, sebbene quell’udienza fosse stata formalmente fissata “per repliche”, il collegio, nella nuova composizione, ha comunque interpellato tutte le parti presenti (come risulta dal verbale), così realizzando la sequenza procedimentale prevista dall’alt 599 cod. proc. pen.; le parti non hanno domandato di ripetere la loro discussione, e il collegio, instaurato questa diretta interlocuzione con le parti, si è successivamente ritirato in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

Ne consegue che non si è prodotta alcuna nullità.

Va pertanto affermato che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione; la natura assoluta e insanabile della nullità impedisce che la parte possa prestare consenso alla mancata rinnovazione della discussione; tuttavia, la rinnovazione non è dovuta quando, ripetuta dal collegio diversamente composto la relativa sequenza procedimentale, non venga richiesta dalla parte legittimata.

La conclusione trova conforto in ulteriori riflessioni, calibrate sul giudizio di appello.

Ai sensi dell’art. 597, cod. proc. pen., la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti: in sostanza il thema decidendum è incentrato, precipuamente, sui confini tracciati dall’atto scritto che lo introduce.

Questa considerazione si accentua ulteriormente alla luce della nuova ratio ispiratrice dei giudizi di impugnazione, posta alla base del d. Igs. n. 150 del 2022, che ha inteso assegnare ruolo centrale proprio all’atto scritto di impugnazione, mentre la discussione orale è una mera eventualità lasciata al “diritto potestativo” delle parti o, in determinate condizioni, alla scelta del giudice.

Certo, la richiesta di trattazione orale una volta presentata è irrevocabile giusta la previsione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Tuttavia, quello che il codice richiede è che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti; e tale adempimento, nella specie, è stato certamente onorato anche da parte del collegio, nella nuova composizione, che ha poi deliberato la sentenza.

D’altra parte, la difesa, nella discussione svolta dinanzi al primo collegio (che, come detto, conserva efficacia), si è limitata a riportarsi ai motivi di appello; in sostanza la trattazione orale ha replicato quella scritta, di talché si comprende anche la ragione per cui la difesa, trovatasi di fronte al collegio diversamente composto, non ha formulato istanza per riprodurre nuovamente la discussione già svolta.

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