Ordinanza di convalida del fermo: il ricorso per cassazione deve essere depositato presso l’ufficio del giudice che ha emesso l’atto entro il termine di 15 giorni (redazione)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31270/2026, 16 giugno/18 agosto 2026, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del fermo deve essere depositato presso l’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione la disciplina derogatoria di cui all’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevista per il riesame e l’appello cautelare.

Il termine per proporre tale impugnazione è quello generale di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Il provvedimento sulla convalida dell’arresto o del fermo e quello sulla richiesta cautelare, ancorché contestuali, sono autonomi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione, con applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. alla sola parte per la quale sia stato adito il giudice incompetente (Sez. 6, n. 14885 del 26/02/2026, Rv. 289817-01, in un caso speculare, in cui il PM aveva impugnato con un unico ricorso per cassazione sia la mancata convalida del provvedimento precautelare sia il contestuale rigetto della richiesta cautelare, ritenendosi decidibile il ricorso quanto al primo capo e convertibile in appello quanto al secondo).

Dunque, il rimedio corretto avverso l’ordinanza di convalida del fermo è il ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., da proporre nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Tale impugnazione, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, deve, però, essere depositata presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, all’indirizzo PEC dedicato ai depositi penali individuato secondo la disciplina transitoria del processo penale telematico.

Per il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del fermo non trova applicazione, infatti, la disciplina derogatoria prevista dall’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2022, in materia cautelare, per il riesame e per l’appello cautelare, che impone la trasmissione all’indirizzo PEC del tribunale di cui all’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Il termine per proporre tale impugnazione è quello generale di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Tale conclusione trova conforto nel principio affermato dalle Sezioni unite penali secondo cui l’art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza e la durata dei termini di impugnazione con riferimento a ogni tipo di provvedimento giurisdizionale, e non alle sole sentenze dibattimentali; sicché, per i provvedimenti camerali, opera il termine di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a) (Sez. U, n. 31312 del 26/06/2002, D’Alterio, Rv. 222044-01; analogamente, in materia cautelare reale, si vedano Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190-01; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Rv. 274894-01, in motivazione; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Rv. 265559-01; ancora, in tema di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione, Sez. 3, n. 37757 del 16/07/2014, dep. 15/09/2014, non massimata).

Va inoltre precisato che, qualora il ricorso avverso l’ordinanza di convalida del fermo sia proposto dinanzi al Tribunale cumulativamente all’istanza di riesame avverso la contestuale misura cautelare, la successiva riqualificazione dell’impugnazione della convalida in ricorso per cassazione non elide i requisiti di ammissibilità e di tempestività del mezzo effettivamente esperibile.

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